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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37566/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, concernente l’omesso versamento di ritenute su emolumenti imponibili occultamente erogati ai soci. Il primo giudice aveva accolto solo in parte il ricorso, limitando la ripresa ai costi non documentati e non anche ai maggiori ricavi contestati dall’Ufficio. La CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la motivazione dell’accertamento fosse criptica e non consentisse al contribuente di verificare i dati contabili posti a base dell’accertamento induttivo. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione per relationem, sostenendo che la CTR avesse integralmente recepito un’altra decisione resa in diverso giudizio e non passata in giudicato; 2) nullità per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso sull’accertamento induttivo "puro" relativo alla stessa società; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non definitiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Il primo è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto i passaggi significativi della sentenza asseritamente recepita dalla CTR, impedendo il controllo sulla dedotta motivazione meramente adesiva. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della sospensione per pregiudizialità necessaria attiene a un provvedimento ordinatorio e non integra un vizio deducibile nei termini prospettati; inoltre i precedenti invocati non erano pertinenti. Il terzo motivo è rimasto assorbito nel rigetto del primo, con ulteriore rilievo che l’affermazione della CTR sulla valenza di cosa giudicata della precedente sentenza era una deduzione unilaterale non sorretta da elementi oggettivi. Il ricorso è stato complessivamente rigettato e l’Agenzia condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza, a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente o per relationem.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come vizio denunciato per nullità della sentenza e/o del procedimento.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale disciplina della sospensione nel processo tributario.

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato per affermare che il regolamento di competenza è lo strumento impugnatorio previsto solo per il provvedimento che dispone la sospensione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l’attribuzione di efficacia di giudicato a una sentenza non passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, l’esame diretto degli atti è possibile solo se il motivo è autosufficiente, cioè se il ricorrente trascrive o indica con precisione gli elementi necessari a consentire il controllo del vizio dedotto.
  • La censura di motivazione per relationem è inammissibile quando la parte non consenta alla Corte di verificare, attraverso il contenuto della decisione richiamata, se vi sia stata un’adesione acritica o una motivazione autonomamente adattata al caso deciso.
  • La mancata sospensione del processo per pregiudizialità non è, di regola, censurabile nei termini di nullità dedotti nel ricorso quando si contesti un provvedimento ordinatorio, non un punto decisivo del rapporto sostanziale.
  • L’eventuale efficacia di giudicato di una pronuncia non può essere affermata in modo meramente assertivo: occorre che tale effetto sia supportato da un effettivo dato oggettivo, mentre la mera affermazione della parte o del giudice non è sufficiente.
  • Il giudizio di legittimità non consente di trasformare contestazioni sul contenuto di altri giudizi o su provvedimenti ordinatori in vizi processuali deducibili senza il necessario supporto fattuale e documentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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