Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35275/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara la condanna del proprio assistito al pagamento di euro 2.738,00, oltre accessori, per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e aveva ritenuto non maturata la prescrizione presuntiva triennale del compenso, facendo decorrere il termine dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio, anziché dalla pubblicazione della sentenza stessa. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2957, comma 2, c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati decorre dalla decisione della lite, coincidente con la pubblicazione della sentenza non impugnabile, e non dal successivo passaggio in giudicato della sentenza impugnabile. Secondo il ricorrente, dunque, la richiesta di pagamento ricevuta nel giugno 2017 sarebbe intervenuta quando il termine triennale era già decorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione presuntiva nel passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha ribadito che, per i compensi professionali degli avvocati, il termine triennale decorre dalla decisione della lite, cioè dalla pubblicazione della sentenza che definisce definitivamente la causa e che non è più impugnabile; se invece la sentenza è ancora impugnabile, occorre verificare se vi siano state ulteriori prestazioni professionali idonee a segnare l'ultima prestazione utile ai fini del decorso del termine. Poiché la sentenza richiamata dal Tribunale era ancora impugnabile, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare eventuali attività successive del difensore, e non assumere automaticamente il passaggio in giudicato come dies a quo. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    Per le competenze dovute agli avvocati opera la prescrizione presuntiva triennale.

  • art. 2957, comma 2, c.c.

    Il termine triennale decorre dalla decisione della lite; per gli affari non terminati decorre dall'ultima prestazione professionale.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Costituisce il rito di riferimento per la domanda di pagamento del compenso professionale esaminata dal Tribunale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definibilità camerale del ricorso per manifesta fondatezza.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione e decisione in camera di consiglio.

  • art. 394 c.p.c.

    Le questioni ulteriori indicate in memoria sono rimesse al giudice di rinvio.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato di una sentenza impugnabile è conseguenza del decorso dei termini di impugnazione e non implica di per sé ulteriori attività difensive.

Massime di principio

  • Per i compensi professionali degli avvocati, la prescrizione presuntiva triennale decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite solo quando la causa sia definitivamente definita con una sentenza non più impugnabile.
  • Se la sentenza che conclude il giudizio è ancora impugnabile, il passaggio in giudicato non costituisce automaticamente il dies a quo della prescrizione presuntiva, dovendosi invece accertare se vi siano state ulteriori prestazioni del professionista eseguite in esecuzione del mandato.
  • Il giudice di merito non può far decorrere la prescrizione presuntiva dal mero passaggio in giudicato di una sentenza impugnabile senza verificare e allegare l'eventuale ultima prestazione professionale utile.
  • Nel giudizio di cassazione, la fondatezza del motivo che denuncia l'erronea individuazione del dies a quo comporta la cassazione con rinvio per un nuovo esame della decorrenza della prescrizione e dei fatti rilevanti non ancora accertati.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.