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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6612/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo a) (art. 416-bis c.p.), contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico e insufficiente le prove a sostegno della presunta "continuità" di adesione del Papalia alla cosca Barbaro-Papalia (ruolo di "capo"). La difesa ha dedotto: carenza probatoria rispetto al ruolo di vertice; uso indebido di eventi isolati (incontro nella sala giochi nel settembre 2011 e la partecipazione comune, con i Catanzariti, a un episodio di spaccio di 50 kg di hashish) per inferire una continuità associativa dal maggio 2011 al gennaio 2013; mancata prova di contatti stabili o di affiliazione formale; errori e omissioni nella motivazione circa la continuazione tra fatti diversi e gli aumenti per continuazione e recidiva; e sovravalutazione della pregressa condanna degli anni '90.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse gravemente carente e basata su ragionamenti logici inidonei a sostenere la contestata continuità associativa e il ruolo di capo. Ha rilevato che le uniche emergenze probatorie rilevanti (l'incontro del settembre 2011 nella sala giochi e la partecipazione comune all'affare degli "50 kg" tra fine 2012 e inizio 2013) non giustificano, senza un collegamento probatorio stringente e temporale, la conferma dell'addebito associativo per il periodo contestato. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a), pronunciando "per non aver commesso il fatto"; ha confermato le statuizioni relative agli altri capi già divenute definitive (capo f) e capo h)). Ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per eventuali profili di responsabilità connessi ad altre ipotesi di reato (art. 74 DPR 309/1990).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama che, quando si procede a provare la continuità di adesione a un sodalizio mafioso per un soggetto già condannato in passato, gli elementi di fatto che vengono valorizzati devono dimostrare specificamente la permanenza o il diretto coinvolgimento nel periodo temporale dell'imputazione; non sono sufficienti singoli episodi isolati o ragionamenti circolari.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha esaminato le censure relative al riconoscimento della continuazione tra reati diversi e ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente a giustificare aumenti per continuazione ove non dimostrata una effettiva unitarietà o collegamento temporale/funzionale.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma in tema di traffico di stupefacenti: la pronuncia segnala che il coinvolgimento in un episodio di traffico non basta automaticamente a dimostrare l'appartenenza stabile a una consorteria mafiosa; occorre un puntuale collegamento probatorio.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Riferimento per eventuali profili di responsabilità diversi da quelli oggetto del capo a); la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura per accertamenti su altre fattispecie di spaccio o traffico rilevate nei fatti processuali.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, se la censura di legittimità dimostra l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria in modo chiaro e la motivazione di merito è gravemente carente, è possibile annullare senza rinvio la decisione impugnata (in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite).

Massime di principio

  • La prova della "continuità" di adesione a un'associazione di tipo mafioso richiede elementi che dimostrino specificamente la permanenza o il coinvolgimento nel periodo contestato; eventi isolati o sporadici non sono normalmente sufficienti.
  • Il giudice di merito deve adottare una motivazione "rafforzata" e confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni difensive e con gli elementi che possono smentire la tesi accusatoria; la mancanza di tale motivazione può portare all'annullamento anche senza rinvio.
  • Il fatto che un imputato sia stato condannato in passato per lo stesso reato non autorizza automaticamente a inferire la sua partecipazione continuativa in un periodo successivo senza riscontri probatori attuali e specifici.
  • La partecipazione a singoli affari di droga, se non collegata in modo chiaro all'organizzazione criminale (es. mediante metodo mafioso o forme di agevolazione tipiche), non prova di per sé l'appartenenza stabile a un clan mafioso.
  • Quando la motivazione del giudice di merito compie salti logici o impiega ragionamenti circolari per collegare elementi deboli alla responsabilità associativa, la Cassazione può ritenere la prova insufficiente e pronunciarsi con annullamento senza rinvio se l'infondatezza emerge in modo manifesto.

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