Cassazione Civile, Ordinanza n. 27133/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso per il contributo di bonifica relativo all'anno 2011 nei confronti di una società proprietaria di immobili situati nel Comune di Teverola, area ricompresa nel consorzio ASI di Caserta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per asserita mancata prova della notifica degli atti prodromici; in appello la decisione era stata confermata, ma con una diversa ratio: la CTR aveva ritenuto infondata la pretesa perché gli immobili sarebbero stati inseriti nell'area ASI, gestita da altro ente, con realizzazione delle infrastrutture idriche e fognarie, e perché erano già esistenti precedenti giudicati favorevoli tra le stesse parti per annualità precedenti. Il consorzio ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sui contributi consortili e sulla bonifica, sostenendo che il beneficio diretto e immediato degli immobili deve presumersi dalla inclusione nel perimetro di contribuenza approvato nel piano di classifica, e contestando la tesi della CTR che avrebbe applicato ai contributi di bonifica un regime di esenzione previsto invece per altri contributi connessi allo scarico delle acque e al servizio idrico integrato; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., censurando l'uso dei precedenti giudicati su annualità diverse come preclusione generalizzata, nonostante la natura annuale e mutevole dei fatti costitutivi del contributo. La controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, eccezione disattesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, perché il ricorso era stato consegnato per la notifica entro il termine perentorio. Nel merito ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che la sentenza impugnata non aveva chiarito se la pretesa riguardasse contributi di bonifica oppure canoni per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, che hanno disciplina e natura diverse; ha quindi cassato la decisione perché il giudice di merito non aveva svolto gli accertamenti necessari sulla natura del contributo, sul beneficio diretto e immediato e sulla coerenza con il piano di classifica e la normativa regionale. Sul secondo ha affermato che il giudicato formatosi su annualità precedenti non poteva essere automaticamente esteso al periodo d'imposta in contestazione, poiché i fatti costitutivi del contributo consortile, come interventi di bonifica e benefici conseguenti, sono suscettibili di modificazione nel tempo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
il termine per la notifica del ricorso per cassazione è stato ritenuto rispettato perché il ricorso è stato consegnato per la notifica entro l'ultimo giorno utile
art. 155, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dei contributi connessi all'uso dei canali consortili e la distinzione rispetto ai contributi di bonifica
L. regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4, art. 12
richiamata dal ricorrente in tema di contributi consortili e disciplina regionale
conferma l'obbligo dei proprietari dei fondi situati entro il perimetro del comprensorio di contribuire in ragione del beneficio ricevuto dalla bonifica
artt. 10 e 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamati quale base della disciplina dei contributi di bonifica
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
indicato come fonte dei contributi di bonifica aventi natura di obbligazione tributaria/onere reale
art. 58 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato per la pubblicità del perimetro di contribuenza mediante trascrizione
art. 166 d.lgs. n. 152 del 2006
disciplina un diverso contributo dovuto da chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi, distinto dai contributi di bonifica
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14
richiamata quale base della tariffa del servizio idrico integrato e della relativa esenzione prevista dalla normativa regionale
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 27
richiamato per il principio secondo cui gli utilizzatori dei canali consortili devono contribuire alle spese in proporzione al beneficio ottenuto
L. regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4, art. 13
prevede l'obbligo di contribuzione per l'uso dei canali consortili e l'esenzione per i proprietari assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato per la quota relativa alla pubblica fognatura
il giudicato su una annualità non si estende automaticamente alle annualità successive quando i fatti costitutivi sono variabili nel tempo
art. 117 Cost.
richiamato per il riparto di competenze legislative in materia di bonifica, ambiente e governo del territorio
Massime di principio
- Nei contributi consortili di bonifica il presupposto impositivo è il beneficio specifico, diretto e immediato arrecato al fondo; se esiste un piano di classifica approvato, l'ente impositore è dispensato dalla prova del beneficio, mentre il contribuente può fornire prova contraria dell'insussistenza del vantaggio.
- La mera inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza è sufficiente a radicare, in linea di principio, l'obbligo contributivo, ma ai fini della quantificazione occorre verificare la legittimità e congruità del piano di classifica e la corretta identificazione dei benefici conseguiti.
- I contributi di bonifica ex r.d. n. 215/1933 e i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi ex art. 166 d.lgs. n. 152/2006 hanno natura e disciplina diverse e non possono essere confusi; occorre qualificare con precisione la pretesa per applicare il corretto regime sostanziale e processuale.
- Il giudicato formatosi su una singola annualità tributaria non spiega automaticamente efficacia vincolante sulle annualità successive quando i fatti costitutivi dell'obbligazione sono soggetti a mutamento nel tempo; l'estensione del giudicato è ammissibile solo per elementi tendenzialmente permanenti.
- In materia tributaria il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta non consente di precludere al giudice l'esame autonomo dei fatti e delle prove relativi alla specifica annualità controversa, salvo che si tratti di elementi costitutivi permanenti del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →