Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva agito per ottenere il rilascio di un predio demaniale di uso civico e il pagamento di somme per l'occupazione dal 1993, deducendo che tre privati avevano ottenuto solo un'autorizzazione temporanea a occupare l'area con obbligo di corrispondere un canone mensile, poi non versato se non per i primi due mesi. I convenuti avevano resistito eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, incompetenza della sezione specializzata agraria, nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'esistenza di concessioni amministrative e il pagamento dei canoni. La Corte d'appello aveva ritenuto il giudice ordinario munito di giurisdizione, escluso la competenza agraria, respinto la nullità dell'atto introduttivo e ricostruito la vicenda come occupazione abusiva iniziale seguita da assegnazioni temporanee solo successive, riducendo la condanna economica per tener conto dei periodi di assegnazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione degli artt. 12, 13 e 112 c.p.c. sulla determinazione dell'oggetto del giudizio e omessa considerazione delle eccezioni; violazione dell'art. 34 c.p.c. e dell'art. 56 l. 203/1982 sulla competenza agraria; violazione dell'art. 164 c.p.c. per asserita nullità della citazione; omesso esame di fatti decisivi circa la loro qualità di assegnatari e il pagamento del canone; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per decisione asseritamente priva di prova e uso improprio della consulenza tecnica. Il secondo motivo, relativo alla giurisdizione, era già stato rigettato dalle Sezioni Unite, che avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per i motivi esaminati, difetti di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., genericità delle censure e soprattutto mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già esaminato le deduzioni dei convenuti, correttamente escluso la competenza agraria e la nullità dell'atto di citazione, e motivato in modo congruo sulla ricostruzione della vicenda fattuale, distinguendo l'occupazione abusiva iniziale dalle successive assegnazioni temporanee. Ha quindi confermato l'assetto decisorio di merito, senza provvedere sulle spese per la mancata difesa del Comune intimato, ma dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso sono scrutinabili solo se formulati nei limiti del vizio denunciato e non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
il ricorso deve riportare o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, specificando dove siano stati prodotti, altrimenti è inammissibile.
la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato la domanda e le eccezioni rilevanti.
nel ricorso non è stata chiarita in modo intelligibile la rilevanza della norma invocata, sicché la censura è stata ritenuta oscura.
richiamato nella parte relativa all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.
la competenza della sezione specializzata agraria è esclusa quando la controversia non richiede l'accertamento di rapporti soggetti alla normativa sui contratti agrari.
art. 56 l. 3 maggio 1982, n. 203
invocato per sostenere la competenza agraria, ma ritenuto non pertinente perché la vicenda non integrava un rapporto agrario.
la citazione non è nulla se dal suo contenuto risultano chiaramente petitum e causa petendi.
non è possibile censurare in cassazione la valutazione delle prove quando la doglianza mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
la censura non può trasformarsi in contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato nel dispositivo per la decisione sui motivi residui dopo l'intervento delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non è autosufficiente, cioè se non riproduce o non individua con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, indicando dove siano stati prodotti.
- La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La competenza della sezione specializzata agraria presuppone che la controversia implichi davvero l'accertamento di un rapporto agrario; non basta che il bene sia un terreno o che una parte invochi un preteso rapporto di pascolo se tale rapporto non risulta accertato.
- L'atto di citazione non è nullo se, dalla sua lettura complessiva, sono chiaramente individuabili petitum e causa petendi, anche se la parte resistente contesta la qualificazione giuridica della pretesa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato quei fatti, anche solo per escluderne la decisività o per collocarli in una diversa ricostruzione della vicenda.
- In cassazione non è consentito trasformare le doglianze sulla valutazione delle prove in un terzo grado di merito; le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo nei limiti rigorosi previsti dall'ordinamento.
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