Cassazione Civile, Ordinanza n. 35953/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel 2014 un gruppo di società incaricò un professionista di svolgere un complesso incarico di attestazione in vista di future domande di concordato preventivo di gruppo in continuità: l'incarico comprendeva la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., la verifica di veridicità e fattibilità dei piani, con spese di auditing a carico del professionista, e l'eventuale assistenza dei legali nel corso della procedura. Dopo la presentazione della domanda e il versamento di un acconto, la relazione fu depositata; poi il tribunale dichiarò inammissibili le domande di concordato e successivamente fu dichiarato il fallimento di una delle società. Il professionista insinuò al passivo un credito professionale, inizialmente per un importo maggiore e poi ridotto, ma il giudice delegato rigettò la domanda ritenendo l'acconto satisfattivo rispetto alle prestazioni eseguite. L'opposizione ex art. 98 l.fall. fu respinta dal tribunale, che qualificò l'attività svolta come mera attività preparatoria, priva di concreta utilità ai fini dell'incarico complessivo, e stimò il compenso in una misura inferiore agli acconti già ricevuti. Nel ricorso per cassazione il professionista dedusse: errata interpretazione del contenuto dell'incarico e dei criteri ermeneutici; violazione delle norme sulle prove e sulla consulenza tecnica per mancata considerazione di documenti e fatti allegati; omesso esame e motivazione apodittica; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il tribunale determinato d'ufficio il valore delle prestazioni anche in favore di altre società del gruppo; violazione delle norme sul compenso professionale e sul recesso, sostenendo che il compenso dovesse essere commisurato all'opera svolta e non all'utilità del risultato. In memoria il ricorrente rinunciò al quarto motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi residui, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura sull'interpretazione del mandato si risolveva nella mera contrapposizione della lettura proposta dal ricorrente a quella accolta dal giudice di merito, senza una puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati e del modo in cui il tribunale se ne sarebbe discostato. Quanto ai motivi relativi alle prove e alla consulenza tecnica, ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. si configura solo quando il giudice disattenda la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti, mentre non è consentito censurare il diverso apprezzamento del materiale probatorio. Quanto al quinto motivo, la Corte ha condiviso l'impostazione del tribunale secondo cui il compenso era stato valutato in base alla quantità e qualità dell'opera svolta e non alla sua utilità, trattandosi comunque di una valutazione di merito non rivedibile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come oggetto della relazione di attestazione e come parametro del contenuto dell'incarico professionale; la Corte non ne dà una lettura autonoma sul merito, limitandosi a rilevare che la censura investiva l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'attestazione ex art. 160, comma 2, avesse priorità rispetto alla relazione di cui all'art. 161, comma 3; la Corte considera tale deduzione parte di una diversa ricostruzione del mandato
indicato quale base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal professionista
richiamato in tema di interpretazione del mandato; la Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici è censurabile solo se si indicano specificamente i canoni disattesi e il modo della loro violazione
la Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo se il giudice disconosce la regola di giudizio, fondando la decisione su prove non introdotte o ignorando il principio di non contestazione; non è invece censurabile il mero diverso apprezzamento delle prove
richiamato dal ricorrente in relazione al rigetto della consulenza tecnica; la Corte non ravvisa un vizio autonomo perché la doglianza mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non affronta un tema di riparto in senso sostanziale, reputando la censura volta alla rivalutazione delle prove
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto con il secondo motivo
richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte osserva che i gravissimi vizi di motivazione che lo rendono ammissibile non ricorrono nel caso concreto
richiamato nel motivo rinunciato per asserita pronuncia ultra petita; non è oggetto di decisione nel merito
richiamato dal ricorrente per sostenere che il compenso del professionista dovesse essere parametrato all'opera svolta
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di interruzione del mandato per fatto non imputabile al prestatore, il compenso dovesse essere commisurato all'opera svolta
richiamato dal tribunale per affermare la solidarietà passiva tra le società del gruppo in relazione all'obbligazione di pagamento del compenso
richiamato dal ricorrente quale criterio per la liquidazione del compenso professionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dalla Corte per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la Corte di cassazione non è giudice del merito e non può sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto dal giudice di merito.
- La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto o del mandato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o afferma di non dover osservare la regola di giudizio; non ricorre quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato a ipotesi estreme di mancanza o apparente motivazione; non è ammissibile sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio sotto la veste dell'omesso esame.
- Nel rapporto professionale, la determinazione del compenso può essere ancorata alla quantità e qualità dell'opera effettivamente svolta, e la valutazione sulla concreta incidenza delle attività preparatorie o parziali appartiene al giudice di merito, insindacabile se sorretta da motivazione non apparente.
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