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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26008/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha accolto l'appello del Pubblico ministero e ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e ha confermato misure per reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contestazione della sussistenza dell'affectio societatis (mancanza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo dell'associazione), lettura unilaterale e non complessiva delle intercettazioni, contraddittorietà della motivazione sul periodo temporale e sulla configurazione dell'associazione, mancanza di elementi probatori specifici a carico del ricorrente e difetto di analisi delle conversazioni favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata, avendo esaminato e contrastato espressamente le ragioni del Giudice per le indagini preliminari e indicato gli elementi oggettivi e soggettivi fondanti la gravità indiziaria per il reato associativo. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di fatto (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni), affermando che il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa delle conversazioni già valutate dal giudice di merito e non aveva specificità nei rilievi rispetto alla posizione del ricorrente (pagine indicate dall'ordinanza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente indicato gli elementi oggettivi e soggettivi costituenti la gravità indiziaria di tale reato

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme relative ai delitti di traffico di stupefacenti; la Corte ha considerato tali reati come 'reati fine' utili, secondo il Tribunale del riesame, a manifestare la concreta operatività dell'associazione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte richiama che la motivazione del Tribunale del riesame deve essere conforme al modello delineato da tale articolo

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modulo motivazionale richiamato per la struttura della decisione cautelare, come parametro di riferimento per l'obbligo motivazionale

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per estendere l'inammissibilità anche ai motivi nuovi del ricorso aggiunto; la Corte ha applicato il principio per cui un vizio radicale del motivo principale travolge i motivi aggiunti connessi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel processo penale; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativa a favore della Cassa delle Ammende

  • Sentenza Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare vizi di motivazione sulle misure cautelari, verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, nei limiti del giudizio di legittimità

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Conferma che il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza motivazionale e non alla rivalutazione dei fatti quando si prospettano valutazioni alternative delle stesse circostanze

  • Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022 (La Rosa)

    Principio che, in caso di riforma sfavorevole all'indagato da parte del tribunale di riesame, impone al giudice d'appello cautelare un onere motivazionale rafforzato rispetto al primo giudice

  • Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 (La Rosa)

    Precisazione sulla natura dell'appello del pubblico ministero: il tribunale deve compiere una valutazione completa e autonoma degli elementi e confrontarsi con la decisione impugnata senza dover raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio

  • Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli) e Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza

  • Sentenza Corte Costituzionale del 13/06/2000, n. 186

    Richiamata rispetto ai criteri di determinazione delle somme dovute in favore della Cassa delle Ammende e al regime sanzionatorio nelle spese processuali

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non procede a una rivalutazione dei fatti già esaminati, salvo manifesta illogicità.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito; chi impugna deve dimostrare specifiche incoerenze o omissioni motivazionali, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle stesse.
  • Quando il tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole occorre un'onere motivazionale rafforzato: il giudice d'appello cautelare deve confrontarsi esplicitamente e con maggiore persuasività con le ragioni del primo giudice.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e riferirsi puntualmente agli argomenti e alle pagine della decisione impugnata; la genericità o la mancata contestazione diretta della parte essenziale della motivazione conduce spesso all'inammissibilità.
  • Se il motivo principale è inammissibile, i motivi aggiunti correlati possono perdere efficacia (art. 585 c.4 c.p.p.); pertanto è importante correggere tempestivamente eventuali vizi formali o di specificità già nella principale impugnazione.
  • La condanna alle spese e il pagamento di somme equitative (Cassa delle Ammende) possono seguire alla declaratoria di inammissibilità, salvo comprovata mancanza di colpa nella determinazione del vizio dell'impugnazione.

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