Cassazione Civile, Ordinanza n. 04555/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla revoca, disposta con decreto regionale, dei finanziamenti concessi a un ente attuatore per quattro progetti di istruzione e formazione professionale nell'ambito del P.O. Sicilia FSE 2007-2013. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell'ente volta ad accertare l'illegittimità della revoca, valorizzando la mancata produzione della documentazione giustificativa e quindi l'impossibilità di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, nonostante l'inserimento dei dati contabili nel sistema. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità della revoca rilevando perduranti inadempienze agli obblighi di monitoraggio, nonché la mancanza sia dell'attestazione positiva sia della documentazione originale richiesta dal vademecum. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni e omessa motivazione; 2) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato interno/esterno e per avere la Corte d'appello affermato il mancato adempimento di un obbligo già ritenuto correttamente eseguito in primo grado; 3) omessa pronuncia sulle domande e omesso esame dell'art. 29 dell'Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum; 4) motivazione apparente e contraddittoria, con violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e delle previsioni del vademecum e dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni nell'epigrafe non determina nullità se risulta comunque che il giudice abbia esaminato le domande e deciso nel merito; nel caso concreto la Corte d'appello aveva dato conto che il Tribunale si era pronunciato, seppur sinteticamente, su tutte le domande e aveva confermato la legittimità della revoca. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: la dedotta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non era stata autosufficientemente illustrata con puntuale indicazione delle domande/eccezioni e degli atti in cui erano state formulate; inoltre la censura sul giudicato non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla mancata produzione della documentazione giustificativa. Quanto alla violazione dell'art. 115 c.p.c., la Corte ha ricordato che essa è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o su elementi probatori non introdotti dalle parti, non già quando apprezzi diversamente le prove acquisite; qui la censura si risolveva in una critica al merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era graficamente presente e intelligibile, sicché non ricorreva alcuna motivazione mancante o meramente apparente. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.
L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni non determina nullità se dalla motivazione risulta che le domande siano state esaminate e decise.
L'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta, autonomamente apprezzabile e specificamente riportata nel ricorso per cassazione con indicazione degli atti in cui è stata formulata.
La violazione sussiste solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o non introdotte dalle parti; non è deducibile contro la mera valutazione delle prove acquisite.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del giudicato; la Corte ha escluso la censura perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è mancante solo se del tutto assente o radicalmente incomprensibile; non basta un difetto di sufficienza, quando l'iter argomentativo sia comunque percepibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Invocato per denunciare simultaneamente violazioni di legge e nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza di merito non comporta nullità se risulta comunque che il giudice abbia esaminato quelle domande ed eccezioni e abbia deciso su di esse.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in cassazione richiede rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale la domanda o eccezione, l'atto in cui fu proposta e la sua decisività; non è sufficiente un richiamo generico al contenuto degli atti di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su prove inesistenti o su elementi probatori non introdotti dalle parti, non quando si contesti la valutazione di attendibilità o la maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove.
- La motivazione è solo apparente, ai fini dell'art. 132 c.p.c., quando manchi del tutto o sia oggettivamente incomprensibile; se il ragionamento decisorio è percepibile e consente di comprendere la ratio, il vizio non sussiste.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione effettiva della decisione rende il motivo inammissibile o infondato.
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