Cassazione Civile, Ordinanza n. 29714/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS del 23 dicembre 2012 che aveva disconosciuto, nei confronti di 55 giovani studenti ospitati come stagisti, i rapporti qualificati dalla società come tirocini ai sensi dell'art. 18 L. 196/1997, riqualificandoli come rapporti di lavoro subordinato e chiedendo il pagamento di contributi omessi e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, L. 388/2000. La Corte d'appello di Venezia ha rigettato la domanda della società e l'ha condannata al pagamento di euro 76.525,00. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma il testo della sentenza evidenzia che il ricorso è stato poi dichiarato improcedibile perché la ricorrente non aveva depositato in cancelleria il ricorso nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.; la difesa aveva chiesto rimessione in termini richiamando l'autosegregazione del difensore per timore del contagio da Coronavirus, ma la Corte ha ritenuto tale allegazione insufficiente a dimostrare un impedimento assoluto e non una mera difficoltà imputabile alla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito del ricorso nel termine perentorio di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.; ha ritenuto che l'inosservanza del termine fosse rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente. Ha inoltre escluso che l'istanza di rimessione in termini fosse sorretta da una causa non imputabile, poiché l'impedimento dedotto non presentava i caratteri dell'assolutezza richiesti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dei rapporti di tirocinio poi disconosciuti dall'INPS e riqualificati come subordinati
art. 116, comma 8, L. 388/2000
richiamato quale fondamento delle somme aggiuntive pretese in conseguenza dei contributi omessi
termine perentorio per il deposito del ricorso in cassazione, la cui inosservanza comporta improcedibilità
il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle irregolarità formali
richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
richiamato nel testo finale relativo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se la controparte si è costituita.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, perché opera solo rispetto a vizi formali dell'atto e non all'inosservanza di termini processuali.
- La rimessione in termini richiede la prova di un impedimento assoluto, estraneo alla volontà della parte; una mera difficoltà organizzativa o prudenziale non basta a escludere l'imputabilità della decadenza processuale.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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