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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26179/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato esclusivamente su questioni di fatto e diretto, sostanzialmente, a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese processuali a ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante e da lavori eseguiti nell'edificio. Dopo un accertamento tecnico preventivo, il proprietario dell'unità danneggiata agiva in giudizio contro il proprietario dell'altra unità e contro l'appaltatrice dei lavori; venivano poi chiamati il condominio e la compagnia assicuratrice. Il tribunale condannava in solido il proprietario convenuto e l'appaltatrice al risarcimento dei danni, oltre spese, e poneva parte delle spese a carico dell'attore nei confronti del condominio e dell'assicurazione. In appello, il proprietario convenuto proponeva appello principale, mentre l'attore e l'appaltatrice proponevano appelli incidentali; la corte d'appello accoglieva solo l'appello incidentale dell'attore compensando le spese di primo grado tra lui, il condominio e l'assicuratrice. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per asserita totale carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto, sostenendo di essere estraneo ai fatti e di dover essere estromesso dal giudizio; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., lamentando che la norma non fosse applicabile perché il danno sarebbe dipeso da fatto del terzo con carattere di inevitabilità, e contestando nuovamente l'esclusione della responsabilità del condominio. La censura era in realtà costruita come richiesta di un terzo grado di merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e della prova.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo per denunciare errori di diritto.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte rileva che il richiamo alla responsabilità da cosa in custodia è stato impiegato in modo non decisivo e comunque a sostegno di una ricostruzione fattuale alternativa, inidonea a superare la valutazione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Quando ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La deduzione dell'assenza di legittimazione passiva o della non riferibilità del rapporto controverso non può essere risolta con una mera rilettura delle prove; occorre una censura giuridica specifica e coerente con la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità.
  • Il richiamo all'art. 2051 c.c. non è idoneo a trasformare in questione di diritto una doglianza che, nella sostanza, contesta l'accertamento del nesso causale e dell'apporto dei fatti di terzi sulla base del materiale probatorio.
  • In cassazione non è consentito proporre un 'terzo grado di merito'.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custodeProprietàSpese condominiali
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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