Cassazione Civile, Ordinanza n. 26179/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato esclusivamente su questioni di fatto e diretto, sostanzialmente, a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese processuali a ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante e da lavori eseguiti nell'edificio. Dopo un accertamento tecnico preventivo, il proprietario dell'unità danneggiata agiva in giudizio contro il proprietario dell'altra unità e contro l'appaltatrice dei lavori; venivano poi chiamati il condominio e la compagnia assicuratrice. Il tribunale condannava in solido il proprietario convenuto e l'appaltatrice al risarcimento dei danni, oltre spese, e poneva parte delle spese a carico dell'attore nei confronti del condominio e dell'assicurazione. In appello, il proprietario convenuto proponeva appello principale, mentre l'attore e l'appaltatrice proponevano appelli incidentali; la corte d'appello accoglieva solo l'appello incidentale dell'attore compensando le spese di primo grado tra lui, il condominio e l'assicuratrice. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per asserita totale carenza di legittimazione passiva/titolarità del rapporto, sostenendo di essere estraneo ai fatti e di dover essere estromesso dal giudizio; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., lamentando che la norma non fosse applicabile perché il danno sarebbe dipeso da fatto del terzo con carattere di inevitabilità, e contestando nuovamente l'esclusione della responsabilità del condominio. La censura era in realtà costruita come richiesta di un terzo grado di merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e della prova.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo per denunciare errori di diritto.
La Corte rileva che il richiamo alla responsabilità da cosa in custodia è stato impiegato in modo non decisivo e comunque a sostegno di una ricostruzione fattuale alternativa, inidonea a superare la valutazione di inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Quando ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione dell'assenza di legittimazione passiva o della non riferibilità del rapporto controverso non può essere risolta con una mera rilettura delle prove; occorre una censura giuridica specifica e coerente con la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità.
- Il richiamo all'art. 2051 c.c. non è idoneo a trasformare in questione di diritto una doglianza che, nella sostanza, contesta l'accertamento del nesso causale e dell'apporto dei fatti di terzi sulla base del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito proporre un 'terzo grado di merito'.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
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