Cassazione Civile, Ordinanza n. 13480/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di compensi asseritamente maturati per l’attività svolta da un amministratore unico di una società a responsabilità limitata per il periodo giugno 2011-agosto 2012. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto per un importo maggiore, ma aveva comunque riconosciuto una somma a titolo di compensi. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della società, ritenendo non raggiunta la prova del credito: ha reputato non idoneo il verbale assembleare prodotto in copia e non sufficienti i cedolini. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la società non aveva contestato la prestazione e che il giudice di merito aveva errato nel negare efficacia probatoria alla delibera assembleare; 2) violazione degli artt. 2697, 2364 n. 3, 2389 e 1709 c.c., assumendo che, anche a voler ritenere non provato il quantum, la Corte avrebbe dovuto ammettere c.t.u. o comunque procedere a determinazione equitativa del compenso; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, sul presupposto della fondatezza delle domande principali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente non lamentava che il giudice di merito avesse posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, ma solo che avesse attribuito scarso valore a un documento; tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché la doglianza riguardava in realtà la valutazione della prova, non l’applicazione di un criterio legale di valutazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a contestare la mancata ammissione di c.t.u. e non indicava in modo specifico quali elementi relativi alla qualità e quantità dell’attività svolta avrebbero consentito una liquidazione giudiziale del compenso; ha inoltre ribadito che la determinazione equitativa del compenso dell’amministratore richiede allegazione e prova delle prestazioni svolte. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di una censura autonoma sul regolamento delle spese, essendo basato solo sulla pretesa fondatezza del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimata; è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola di prova legale; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Non può essere utilizzato per censurare la mancata ammissione di un mezzo istruttorio o la valutazione di merito delle prove, se la doglianza è sostanzialmente diretta contro l’apprezzamento del giudice.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiede l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la mera critica alla motivazione non è sufficiente.
La sentenza richiama la possibilità che taluni verbali sociali siano redatti per atto pubblico, ma ciò non era dedotto né decisivo nel caso concreto.
Non impone la forma dell’atto pubblico per la deliberazione richiamata, ma ciò non rende automaticamente probatoria una copia informale del verbale.
La copia può avere efficacia probatoria se dichiarata conforme all’originale dal pubblico ufficiale competente; una copia priva di tale attestazione non è idonea a fare piena prova.
Il documento prodotto in copia informe non gode di fede privilegiata propria dell’atto pubblico.
La copia informe del verbale assembleare non ha fede privilegiata fino a querela di falso.
Chi pretende il compenso deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito, inclusa la base del quantum quando contestata.
È richiamato in relazione alla competenza assembleare sul compenso, ma non esonera dalla prova del credito azionato.
In mancanza di patto sul compenso dell’amministratore, la sua determinazione richiede verifica giudiziale e può avvenire secondo equità.
La Corte lo richiama come criterio equitativo di determinazione del giusto compenso, da correlare alla prestazione concretamente svolta.
La censura sulle spese deve contenere una specifica critica autonoma alla statuizione di merito sulle spese.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di autonoma motivazione.
Invocato dal ricorrente in relazione alla sorte derivata delle spese, ma senza una specifica critica al capo di sentenza impugnato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: è denunciabile solo l’utilizzo di prove non introdotte o l’attribuzione a una prova di un valore legale incompatibile con la disciplina applicabile.
- La copia informale di un verbale assembleare, se priva di attestazione di conformità all’originale o di altra idonea veste documentale, non ha di per sé fede privilegiata e può essere liberamente valutata dal giudice, soprattutto se la controparte ne contesta l’esistenza o la rinvenibilità negli atti sociali.
- Chi agisce per il pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali deve provare i fatti costitutivi del credito; se il compenso non è pattuito o è contestato nel quantum, la determinazione giudiziale può avvenire in via equitativa solo sulla base di allegazioni e prove concrete sulla qualità e quantità dell’attività svolta.
- La richiesta di ammissione di una c.t.u. non può essere veicolata come semplice violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. quando in realtà mira a sollecitare una diversa istruzione o valutazione del merito.
- La censura sul capo spese deve essere autonoma e specifica; non è sufficiente richiamare l’asserita fondatezza delle domande di merito per travolgere la statuizione sulle spese.
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