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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31331/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura sull'elemento soggettivo mirava in realtà a una rilettura delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, e che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era una questione nuova, non proposta con l'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per un reato previsto dagli artt. 79, comma 1, lett. d), e 95 del D.P.R. n. 115/2002. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per il preteso erroneo riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che difettasse il dolo richiesto. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che ne ricorressero i presupposti. La Corte ha ritenuto che la doglianza sull'elemento soggettivo si risolvesse in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in cassazione, e che la questione ex art. 131-bis c.p. fosse nuova perché non dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002

    norma contestata insieme all'art. 95 del medesimo decreto come base della condanna confermata in appello; il testo non chiarisce oltre la specifica fattispecie sostanziale.

  • art. 95 D.P.R. n. 115/2002

    norma incriminatrice contestata; la censura della ricorrente riguardava il ritenuto sussistente elemento soggettivo del reato.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di nuovi parametri di valutazione del compendio probatorio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di motivo di appello.

  • art. 69, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002

    citazione testuale presente nel capo di imputazione richiamato in sentenza; il testo non sviluppa il contenuto normativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'elemento soggettivo in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove: il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione, non potendo risolversi in una rilettura del compendio istruttorio.
  • La deduzione in cassazione di una questione mai proposta nei motivi di appello è inammissibile, perché il giudizio di legittimità non può essere usato per introdurre per la prima volta temi di merito sottratti al vaglio del giudice di secondo grado.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere tempestivamente devoluta nei gradi di merito, altrimenti non è scrutinabile per la prima volta in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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