Cassazione Civile, Ordinanza n. 27222/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento TOSAP emessi per gli anni 2014, 2015 e 2016 nei confronti della società concessionaria autostradale, per omessa denuncia dell’occupazione di suolo pubblico realizzata mediante un cavalcavia dell’autostrada A14, in relazione al soprassuolo di strade comunali appartenenti alla viabilità del Comune di Campomarino. Il giudice di primo grado aveva annullato gli atti, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise aveva rigettato l’appello dell’affidataria della riscossione ritenendo che, in mancanza di un atto di concessione o autorizzazione comunale, l’effettivo occupante fosse lo Stato italiano, esente ex art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. 507/1993, sostenendo che la TOSAP fosse dovuta dalla concessionaria che occupava di fatto il soprassuolo comunale mediante infrastrutture autostradali, a prescindere dal diverso rapporto concessorio con lo Stato e dall’assenza di un titolo rilasciato dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la TOSAP colpisce ogni occupazione di aree comunali o provinciali, anche se effettuata senza titolo e anche se l’occupazione deriva da previsioni di legge o dalla realizzazione di infrastrutture autostradali. L’assenza di una concessione o autorizzazione del Comune non esclude il presupposto impositivo; la concessione autostradale statale non coincide con il titolo contemplato dall’art. 39 d.lgs. 507/1993. Inoltre, l’esenzione prevista per lo Stato non opera quando l’occupazione è materialmente posta in essere dalla società concessionaria, che è soggetto distinto dall’ente pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TOSAP si applica a qualsiasi occupazione, di qualsiasi natura, delle strade e degli altri beni demaniali o patrimoniali indisponibili di Comuni e Province, anche se priva di titolo; la previsione comprende anche occupazioni in soprassuolo e sottosuolo, salvo eccezioni tassative.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo; il titolo rilevante è quello rilasciato dall’ente territoriale, non la concessione autostradale statale.
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’esenzione per lo Stato e gli altri enti pubblici opera solo se l’occupazione, quale presupposto del tributo, è ascrivibile al soggetto esente; non si estende alla società concessionaria che materialmente occupa il suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione del presupposto impositivo e del soggetto passivo.
La ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160
È richiamato solo per l’abrogazione del d.lgs. 507/1993 con decorrenza 1 gennaio 2021, senza rilievo sul tributo oggetto di causa.
art. 63 L. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato in via analogica per evidenziare che anche il COSAP è dovuto dall’occupante di fatto in assenza di titolo concessorio dell’ente locale.
art. 7, comma 2, n. 1, L. 17 agosto 1942, n. 1150
È richiamato per escludere che l’inserimento dell’opera nello strumento urbanistico comporti rinuncia del Comune al potere impositivo.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato nella definizione di organismo di diritto pubblico, figura ritenuta non riferibile alla società autostradale.
art. 3, comma 1, lett. t), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato nella definizione di impresa pubblica, menzionata solo in via teorica.
Massime di principio
- In materia di TOSAP, il presupposto impositivo è integrato da qualsiasi occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Comuni e Province, anche se l’occupazione avviene senza titolo e anche quando sia in qualche modo prevista o resa possibile da norme di legge.
- Ai fini dell’individuazione del soggetto passivo conta il rapporto tra l’ente territoriale e il soggetto che occupa il bene; la concessione rilasciata dallo Stato per la costruzione o gestione di un’infrastruttura autostradale non sostituisce la concessione o autorizzazione comunale rilevante per la tassa.
- L’esenzione tributaria prevista per lo Stato o per altri enti pubblici non si applica alla società concessionaria che materialmente realizza e gestisce l’opera, poiché il presupposto dell’occupazione deve essere ascrivibile al soggetto che invoca l’esenzione.
- La destinazione pubblicistica dell’opera, la sua proprietà statale o la conformità del tracciato a fonti legislative e pianificatorie non escludono, di per sé, l’occupazione tassabile del soprassuolo comunale.
- Nelle occupazioni di suolo pubblico con infrastrutture o impianti di servizi pubblici, la qualificazione dell’operatore come concessionario non vale a sottrarlo all’imposizione quando il tributo è dovuto anche per occupazioni di fatto in assenza di specifica esenzione.
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