Cassazione Civile, Ordinanza n. 30098/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva promosso un procedimento cautelare contro l'ente comunale e un gestore del servizio, chiedendo l'esecuzione delle opere necessarie per evitare gli allagamenti del locale seminterrato causati dall'esondazione del canale fognario sottostante. Nel giudizio di merito l'ente comunale aveva agito per far accertare negativamente la propria responsabilità, mentre il condominio aveva chiesto in riconvenzionale la condanna dell'ente all'esecuzione delle opere e al risarcimento dei danni, anche in solido con altri soggetti. Il Tribunale aveva ritenuto responsabili in solido il Comune e la società del servizio, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibile l'appello incidentale di una delle società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili alcune censure, sostenendo che l'appello fosse specifico e avesse indicato le critiche alla sentenza e gli elementi istruttori rilevanti; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse adeguatamente risposto alle contestazioni sulla prova testimoniale e sulla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto o localizzato in modo puntuale i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado e dell'atto di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, trattandosi di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile; inoltre la motivazione della Corte d'appello non era apparente e la valutazione delle prove apparteneva al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, sia perché non era proponibile il vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme, sia perché la dedotta carenza di motivazione non sussisteva, essendo la decisione d'appello motivata e la valutazione delle prove riservata al giudice di merito. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e a versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo è solo descrittivo dell'oggetto della controversia; la decisione non entra nel merito della responsabilità da cose in custodia, ma si limita a giudicare inammissibili i motivi di ricorso.
L'appello deve contenere censure specifiche e critiche compiute alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni istruttorie o la richiesta di rinnovo della CTU non basta se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancata puntuale trascrizione o indicazione dei passaggi rilevanti determina l'inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la sentenza impugnata è di secondo grado conforme a quella di primo grado, in presenza di doppia conforme.
La censura di mancanza o apparenza della motivazione è esclusa quando la sentenza d'appello contiene una motivazione effettiva e coerente, anche se non condivisa dalla parte.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio della decisione; non sussiste violazione se il giudice d'appello ha risposto alle questioni rilevanti.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi di cui ai nn. 1-4 dell'art. 360 c.p.c., con esclusione del motivo ex n. 5.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando non si confronta in modo specifico e critico con la decisione impugnata e si limita a riproporre contestazioni istruttorie o a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su atti e documenti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne indica con precisione il contenuto e la collocazione, in modo da consentire alla Corte il controllo sulla decisività delle censure.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi consentiti dall'art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
- La valutazione delle prove e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione effettiva e non apparente.
- La censura di motivazione apparente o mancante non può essere accolta quando la sentenza impugnata espone chiaramente le ragioni della decisione e affronta le questioni decisive prospettate dalle parti.
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