Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05476/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata; ha inoltre rilevato che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o incongruità, non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto espressione di discrezionalità del giudice di merito non illogica né incongrua.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una mera reiterazione delle argomentazioni difensive già disattese nei gradi di merito; è necessario indicare concreti profili di illogicità o di erroneità della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione nei limiti di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.