Cassazione Penale, Ordinanza n. 05476/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata; ha inoltre rilevato che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o incongruità, non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Invocato per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto espressione di discrezionalità del giudice di merito non illogica né incongrua.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una mera reiterazione delle argomentazioni difensive già disattese nei gradi di merito; è necessario indicare concreti profili di illogicità o di erroneità della decisione impugnata.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione nei limiti di una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione.
Come è indicizzato
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