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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35334/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Crecco impugnava la sentenza della Corte Militare d'Appello che aveva confermato la condanna a 4 mesi di reclusione per il reato continuato di diffamazione aggravata, nonostante avesse ottenuto il beneficio della non menzione. I motivi proposti: (1) violazione di norme processuali e penali per aver ritenuto che l'invio via PEC degli atti (obbligatorio secondo il manuale operativo del Comando) integrasse la comunicazione a piu' persone e quindi il dolo, mentre tale diffusione sarebbe stata un effetto inevitabile e non voluto dall'imputato; (2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p. (libera difesa dinanzi ad autorità), poiché le espressioni offensive sarebbero state funzionali al diritto di difesa e attinenti al merito dei ricorsi gerarchici.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo come inammissibile e manifestamente infondato, ritenendo che l'imputato fosse consapevole che l'invio via PEC avrebbe reso gli atti accessibili a un numero indeterminato di persone e che, perciò, sussistesse il dolo richiesto per la diffamazione. Ha invece accolto il secondo motivo: l'esclusione dell'applicazione dell'art. 598 c.p. da parte della Corte di appello era insufficiente e lacunosa, perché non motivata con riferimento concreto al contenuto degli atti impugnati; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio limitato a colmare la carenza motivazionale relativa all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per dedurre vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto; usato per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi

  • art. 598 cod. pen.

    Esimente che tutela la libertà di difesa: le espressioni offensive usate in atti o discorsi davanti ad autorità giudiziarie o amministrative sono giustificabili se concernono direttamente l'oggetto della controversia e sono funzionali alle argomentazioni difensive, senza necessità di veridicità

  • art. 227 commi 1 e 2 codice penale militare di pace

    Norme richiamate nel corpus di riferimenti militari sulla responsabilità penale (implicita rilevanza al caso di diffamazione in ambito militare)

  • art. 27 Cost.

    Principi costituzionali richiamati a supporto delle garanzie processuali e della responsabilità personale

  • art. 42 e 43 cod. pen.

    Richiamati nella contestazione generale delle norme penali applicabili in tema di responsabilità e modalità del reato

  • art. 125, 192, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Disposizioni processuali citate in relazione agli obblighi di motivazione e ai mezzi di impugnazione; valutate nel giudizio di legittimità sulla correttezza e completezza della motivazione della Corte di appello

  • ad art. 735 d.P.R. n. 90/2010

    Norma amministrativa che disciplina il ricorso gerarchico nell'ambito militare; rilevante perché imponeva modalità (tra cui l'uso della PEC) per proporre i ricorsi

Massime di principio

  • L'invio obbligatorio di documenti via PEC o altri mezzi che rendono gli atti accessibili a più soggetti può integrare il requisito della comunicazione a terzi per la diffamazione se l'autore era consapevole di tale accessibilità: il carattere 'necessitato' dell'uso dello strumento non esclude automaticamente il dolo
  • L'esimente dell'art. 598 c.p. tutela la libertà di difesa e si applica quando le espressioni offensive riguardano direttamente l'oggetto della controversia e sono funzionali alle argomentazioni difensive, indipendentemente dalla fondatezza delle affermazioni
  • Il giudice che esclude l'applicabilità dell'esimente deve motivare concretamente, esaminando il contenuto degli atti contestati e spiegando perché le espressioni non siano rilevanti o funzionali alla difesa; apodittiche affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Il dolo nella diffamazione per la comunicazione ad altri può essere desunto dalla natura e dalla funzione della comunicazione: se l'atto deve necessariamente essere portato a conoscenza di più persone per la sua funzione procedimentale, l'autore può prevedere o volere la diffusione
  • In ipotesi simili è opportuno, per il difensore, dimostrare specificamente la correlazione tra le espressioni offensive e le ragioni difensive (contenuto, funzione negli atti) e, se possibile, l'assenza di previsione o volontà della diffusione quando l'inoltro risulti effettivamente obbligatorio

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