Cassazione Civile, Sentenza n. 27868/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento per usucapione della piena proprietà di un appartamento e della comproprietà di un terreno, sostenendo di aver acquistato i beni per effetto della sentenza n. 51/1985 del Tribunale di Orvieto (pronuncia a suo favore contro il fratello) e di aver posseduto esclusivamente i beni fino al 2006, quando li aveva concessi in comodato. La convenuta Dolphin S.r.l. ha opposto di essere proprietaria in forza di decreto di trasferimento del 18.06.2013 munito di formula esecutiva e ha fatto valere che la sentenza del 1985 non era mai stata trascritta. In primo grado e in appello la domanda di usucapione è stata respinta per mancata prova del possesso ultraventennale esclusivo (assenza di prove di effettiva permanenza nell'appartamento dopo la sentenza del 1985 fino al 2006, assenza di lavori di ristrutturazione e mancata dimostrazione dell'uso esclusivo del terreno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto non provato il possesso utile per usucapione e che la pretesa efficacia esterna della sentenza del 1985 era irrilevante, anche perché quella sentenza non era stata trascritta e dunque non prevaleva rispetto alla trascrizione del decreto di trasferimento della convenuta (richiamando il principio di priorità della trascrizione ex art. 2644 c.c.). La Corte ha inoltre osservato l'incompatibilità logica tra l'allegazione di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la domanda di usucapione (che richiede l'altruità del bene). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 4.200 oltre oneri, e si è dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamata come base della pretesa originaria del ricorrente (domanda proposta nel 1985 contro il fratello); attinente alla materia della domanda di reintegrazione/azione di domanda per diritto reale (evincibile dal contesto del procedimento originario).
Richiamato nella censura del ricorrente circa l'efficacia esterna del giudicato; la Corte ha ritenuto irrilevante l'allegata efficacia esterna data l'assenza di trascrizione della sentenza del 1985 e la necessità della trascrizione per produrre effetti nei confronti dei terzi.
Applicato per definire i presupposti dell'usucapione: la Corte ha ricordato che l'acquisto per usucapione è titolo originario e presuppone la prova del possesso continuato e degli altri requisiti di legge (p. es. durata e qualità del possesso), che nel caso non è stata fornita.
Richiamato nelle doglianze relative ai criteri per i beni in compossesso; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente dato che il giudice di merito non ha accertato il possesso ultraventennale esclusivo necessario per l'usucapione.
Invocato dalla Corte per spiegare che, in caso di contrasto fra una sentenza non trascritta e un atto trascritto successivamente, prevale la priorità della trascrizione: la mancata trascrizione della sentenza del 1985 ne limita l'opponibilità ai terzi.
Richiamato come fondamento delle doglianze di cassazione (vizi di motivazione e omesso esame), ma la Corte ha escluso che sussistessero i vizi dedotti, trattandosi di valutazioni di merito riservate al giudice di appello.
Citando la disciplina probatoria e l'onere di provare i fatti rilevanti, la Corte ha confermato che il ricorrente non ha fornito la prova richiesta in fatto (possessione continua ed esclusiva); la doglianza non poteva trasformarsi in revisione del fatto in sede di legittimità.
Richiamato in relazione all'obbligo di integrazione del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'usucapione richiede la prova del possesso continuato e dei requisiti di legge (durata e qualità del possesso): in assenza di prove concrete (residenza continuativa, interventi materiali, atti di possesso esclusivo) la domanda sarà probabilmente respinta.
- Una sentenza favorevole non trascritta non è opponibile ai terzi; in caso di contrasto prevale la priorità della trascrizione degli atti (art. 2644 c.c.).
- Non è compatibile invocare contemporaneamente un titolo idoneo a trasferire la proprietà e chiedere l'acquisto per usucapione: l'usucapione presuppone l'altruità del bene.
- Le valutazioni sulla attendibilità delle prove e sull'accertamento del possesso sono rimesse al giudice del merito; in sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera del fatto se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Se si agisce contro un terzo acquirente, occorre porre attenzione alla trascrizione dei titoli e raccogliere prove forti e documentali del possesso esclusivo per superare la disciplina della priorità delle trascrizioni.
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