Cassazione Civile, Sentenza n. 27909/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, quali fideiussori della Rotolitho S.r.L., hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo che li obbligava al pagamento di €617.194,32, deducendo che la banca nel 2010 aveva concesso un nuovo finanziamento da €600.000 senza la preventiva autorizzazione dei garanti nonostante un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della società (confronto bilanci 2005 vs 2009/2010). Hanno invocato l'art. 1956 c.c. per ottenere la liberazione dalla garanzia e, in via autonoma, hanno dedotto la vessatorietà della clausola n.5 della fideiussione richiamando la disciplina consumeristica (direttiva 93/13/CEE) e la qualificazione dei fideiussori come consumatori; hanno inoltre sostenuto che le garanzie ipotecarie rilasciate sulla nuova operazione provavano la conoscenza da parte della banca del deterioramento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano processuale ha dichiarato in parte inammissibile la doglianza per omesso esame (preclusione prevista dall'art. 348 ter c.p.c.). Nel merito ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto insussistente l'applicazione liberatoria dell'art. 1956 c.c., avendo il giudice del merito accertato fatti di contiguità familiare e societaria (i fideiussori genitori dell'amministratore; partecipazioni e precedenti cariche di Alberto Cilli) idonei a far presumere la conoscenza delle difficoltà della Rotolitho. Tale valutazione è apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale, che qui non è emerso. La Corte ha inoltre ritenuto non provato un peggioramento delle condizioni tra la data della fideiussione e la concessione del nuovo credito, e ha escluso che la costituzione di garanzie ipotecarie configuri automaticamente prova della conoscenza da parte della banca di una situazione di decozione. Quanto alla questione consumeristica e alla disciplina sulle clausole abusive richiamata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla decisione della CGUE del 17/05/2022, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del procedimento monitorio deve esaminare d'ufficio la vessatorietà e avvertire il debitore; tuttavia ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto perché la decisione d'appello non si è fondata sulla clausola n.5 bensì su accertamenti di fatto relativi alla conoscenza del rischio da parte dei fideiussori. Il ricorso è quindi respinto e i ricorrenti sono condannati alle spese (liquidate in €12.000 oltre oneri).
Norme richiamate
Protegge il fideiussore che non abbia autorizzato un nuovo credito concesso al debitore quando, dopo la prestazione della garanzia, le condizioni economiche del garantito siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; non si applica se il fideiussore era già a conoscenza della situazione patrimoniale deteriorata (conoscenza che può desumersi da rapporti di parentela, partecipazione, cariche sociali o contiguità economica).
Direttiva 93/13/CEE (clausole abusive)
"L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ... ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo ... non sia stato oggetto di opposizione ... il giudice dell'esecuzione non possa ... controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole."
Secondo la CGUE, la tutela del consumatore impone che il giudice possa esaminare l'abusività delle clausole anche se il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione; ciò richiede un bilanciamento con il principio di autorità di cosa giudicata e determina l'obbligo del giudice del procedimento monitorio di un controllo d'ufficio sulle clausole rilevanti.
Cass. Sez. Un., n. 9479/2023
Ha stabilito che il giudice del procedimento monitorio deve esaminare d'ufficio l'abusività delle clausole rilevanti e motivare tale controllo nel decreto ingiuntivo; se il controllo è negativo deve avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, perderà la possibilità di far valere l'abusività; se il controllo individua vessatorietà o richiede istruzione incompatibile con il rito monitorio, il giudice deve rigettare il ricorso.
Preclusione processuale che impedisce ai ricorrenti, in presenza di decisioni di merito conformi, di imputare all'impugnata la mancata considerazione di fatti decisivi se non dimostrano che la base fattuale della decisione di primo grado era diversa da quella d'appello.
Regola l'onere della prova: chi assume un fatto deve proverlo; nel caso in esame i ricorrenti non hanno fornito prove idonee al convincimento del giudice sulla sussistenza del peggioramento e sulla conoscenza della banca.
art. 112 cod. proc. civ. e art. 640 cod. proc. civ.
Riferimenti al dovere del giudice di valutare e, nel procedimento monitorio, di esercitare i poteri istruttori necessari per accertare questioni rilevanti (fra cui l'eventuale qualità di consumatore e l'abusività di clausole).
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. il fideiussore deve dimostrare il peggioramento obiettivo e temporale delle condizioni economiche del debitore tra la data della garanzia e la concessione del nuovo credito; basta il semplice saldo negativo o indizi generici non sono sufficienti.
- La sussistenza di rapporti di parentela, partecipazione societaria o cariche nell'impresa garantita può far presumere la conoscenza delle condizioni economiche del debitore e quindi escludere l'applicabilità protettiva dell'art. 1956 c.c.; tale valutazione è fatto tipicamente di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione.
- La concessione di garanzie reali (es. ipoteche) sulla nuova operazione non prova automaticamente che la banca fosse a conoscenza di uno stato di decozione della debitrice; può invece essere interpretata come misura di autotutela o razionalizzazione dell'operazione.
- Se si intende invocare la disciplina consumeristica e la nullità o vessatorietà di clausole, occorre sollevare tempestivamente la questione già nella fase monitoria o nella comparsa conclusionale: la qualificazione tardiva della qualità di consumatore può essere considerata inammissibile o irrilevante.
- Dopo la giurisprudenza CGUE e le Sezioni Unite (n. 9479/2023), il giudice che emette l'ingiunzione deve esaminare d'ufficio clausole potenzialmente abusive e avvertire il debitore; se il controllo non è stato svolto, la tutela consumeristica potrebbe trovare rimedio solo se la mancata verifica incide sull'effettività della protezione, salvo che la decisione di merito si fondi su questioni di fatto estranee alla clausola impugnata.
- In fasi processuali successive è difficile ottenere la riedizione del principio di fatto accertato dal giudice del merito: chi contesta valutazioni fattuali (conoscenza, contiguità, peggioramento) deve concentrarsi sulla prova documentale e sulla tempestività delle eccezioni in sede di primo grado/monitorio.
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