Cassazione Civile, Sentenza n. 27865/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Azione di accertamento della piena proprietà e di restituzione di un'area di terreno; Edilpark aveva ricevuto aree dal Comune di Roma per la realizzazione di parcheggio e struttura annonaria (P.U.P.) e aveva ceduto, con atto del 15.10.2005, il ramo d'azienda relativo alla gestione della struttura. Il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente; la Corte d'Appello ha riformato ritenendo che parti delle opere erano state vendute a terzi e parti restituite al Comune, e quindi rigettando la domanda. In Cassazione la ricorrente ha dedotto omissione di esame di fatto decisivo e violazioni di norme processuali relative a onere della prova, produzione documentale e legittimazione passiva; Edilpark ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale: le censure sono state ritenute inammissibili o infondate. In particolare la ricorrente non ha dimostrato che le aree oggetto della domanda fossero ancora nella disponibilità materiale di Edilpark; le deduzioni di Edilpark riguardanti vendite a terzi e restituzioni al Comune hanno trovato riscontro e le contestazioni sulla tardiva produzione documentale non superano la mancata prova della disponibilità materiale. La Corte ha inoltre confermato che le difese sulla legittimazione possono essere proposte in qualsiasi momento del giudizio di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 8.200 oltre oneri) e resta ferma l'eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4, 5)
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché mancava la prova decisiva richiesta (la disponibilità materiale delle aree da parte della resistente).
artt. 112, 115, 116, 132, 167, 183, 184 c.p.c.
artt. 112, 115, 116, 132, 167, 183, 184 c.p.c.
Riferiti alle regole su allegazione, onere della prova, riti e produzione documentale; la Corte ha sottolineato che la mancata dimostrazione della disponibilità materiale dei beni rende inoffensive le censure procedurali della ricorrente e che le difese sulla legittimazione non sono soggette a preclusioni in sede di merito.
art. 948 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni sulla titolarità dei diritti reali; la Corte non ha ritenuto che la produzione tardiva di documenti modificasse l'assenza di prova sulla disponibilità materiale delle aree.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Cass. Sez. L, Ordinanza 01/09/2021 Rv. 662115; Cass. Sez. 3, Ordinanza 15/05/2018 Rv. 648612
Citata per affermare il principio per cui le deduzioni sulla legittimazione o sulla titolarità del rapporto controverso costituiscono difese e possono essere proposte nel corso del giudizio di merito senza preclusione.
Massime di principio
- Chi chiede la restituzione di un bene ha l'onere di provare che il bene è ancora nella disponibilità materiale della controparte: la mancanza di questa prova rende le censure processuali inefficaci.
- La vendita a terzi o la riconsegna al Comune di parti dell'opera o dell'area può estinguere la pretesa di restituzione dell'attore originario, se dimostrata in giudizio.
- Le contestazioni sulla legittimazione passiva o attiva costituiscono difese che possono essere sollevate anche tardivamente nel giudizio di merito e non sono automaticamente precluse.
- La produzione tardiva di documenti non è, di per sé, sufficiente a capovolgere una decisione se la parte che impugna non dimostra l'elemento sostanziale (es. disponibilità materiale del bene).
- In appello e in cassazione il sindacato si concentra sia sulle prove effettivamente fornite sia sulla specificità delle censure: accuse generiche o non supportate da elementi probatori sono dichiarate inammissibili o infondate.
- La soccombenza comporta condanna alle spese e, in sede di impugnazione, può sussistere l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato nei termini previsti dalla normativa.
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