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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27892/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cessione del credito derivante da sinistro stradale: Marilena Brescia cedette al Consorzio il credito risarcitorio relativo ai danni subiti dall'autovettura Opel Agila a seguito del sinistro del 23/04/2012. Il Consorzio, quale cessionario, agì in primo grado contro il responsabile e l'assicuratore (Allianz) per ottenere il pagamento di €1.680 (poi deciso €1.505). In appello Allianz eccepì la nullità del contratto di cessione e il difetto di legittimazione attiva del Consorzio, sostenendo che l'attività del Consorzio fosse in realtà una concessione di finanziamenti soggetta all'art. 106 TUB senza autorizzazione (pena la sanzione di cui all'art. 132 TUB). Il Tribunale di Brindisi accolse l'appello della compagnia e rigettò la domanda del Consorzio. Il Consorzio propose ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio ritenendo errata l'interpretazione del giudice di appello. Ha affermato che la cessione del credito da sinistro stradale è ammissibile ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e che, nella fattispecie, la cessione costituisce il mero mezzo di pagamento della prestazione della carrozzeria e non un'operazione di finanziamento soggetta all'autorizzazione bancaria (art. 106 TUB). Ha sottolineato che l'art. 6 TUB (richiamata) va interpretata restrittivamente e che mancavano gli elementi tipici di un'attività di concessione di finanziamenti (erogazione di moneta al pubblico, corresponsione di interessi, ecc.). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Brindisi per nuovo esame, disponendo che il giudice del rinvio applichi i principi indicati; le spese di cassazione saranno decise in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c. e ss. (cessione del credito)

    La cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale è ammessa; il cessionario è legittimato ad agire in luogo del cedente per ottenere il pagamento.

  • art. 106 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Norma che disciplina l'attività di concessione di finanziamenti "nei confronti del pubblico" con obbligo di autorizzazione; la Corte la interpreta restrittivamente, applicabile solo se sussistono gli elementi concreti di un'attività di finanziamento verso il pubblico (erogazione di denaro, interessi, pattuizioni di restituzione), non alla cessione semplice del credito per riparazioni.

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Sanziona la nullità degli atti riferibili ad attività bancaria/finanziaria esercitata senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per applicarla nel caso di cessione del credito per riparazione.

  • art. 6 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    "esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"

    Va interpretato restrittivamente: rileva solo la concreta erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico; non ricorre nel caso della mera gestione/recupero del credito da parte di un consorzio che sostituisce il danneggiato nell'azione di recupero.

  • art. 149-bis Codice delle assicurazioni private (introdotto dalla legge n.124/2017, comma 24)

    "In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 122, che ha eseguito le riparazioni"

    Il legislatore ha riconosciuto la prassi della cessione del credito per il pagamento delle riparazioni e ha imposto la presentazione della fattura dell'officina abilitata come condizione per il rimborso da parte dell'assicuratore.

  • art. 2602 c.c. (consorzio)

    Il consorzio, per sua funzione rappresentativa e organizzativa, può agire in una situazione sostanzialmente analoga alla cessione del credito direttamente all'impresa di riparazione; la cessione al consorzio non è perciò automaticamente qualificabile come attività di finanziamento.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nella doglianza di motivazione: il ricorrente denunciava carenza o apparente motivazione della sentenza di appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbita la censura (il PG aveva chiesto accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo) e ha deciso sul punto di merito.

  • d.m. n. 29/2009, art. 3

    Citato dal ricorrente in ricorso; non risultano rilievi decisivi della Corte di Cassazione basati su tale decreto nella motivazione riportata.

Massime di principio

  • La cessione del credito derivante da un sinistro stradale è generalmente ammessa e il cessionario ha legittimazione ad agire nei confronti del responsabile e dell'assicuratore.
  • Occorre distinguere la cessione del credito dall'operazione di finanziamento: quest'ultima richiede elementi concreti quali erogazione di denaro al beneficiario, pattuizione di restituzione e corresponsione di interessi; solo in presenza di tali elementi può trovare applicazione la disciplina bancaria (art. 106 e 132 TUB).
  • La cessione del credito effettuata per consentire il pagamento della riparazione (mediante fattura dell'officina) è da considerarsi un mero mezzo di pagamento e non una concessione di finanziamenti, anche se il cessionario è un consorzio che agisce per conto delle carrozzerie associate.
  • Se si intende utilizzare una struttura consortile per la gestione di riparazioni e recupero crediti, è utile documentare chiaramente la natura mutualistica/organizzativa del consorzio, i rapporti economici con le officine consorziate e l'assenza di pattuizioni di tipo finanziario (interessi, scadenze di rimborso), per evitare contestazioni di esercizio abusivo dell'attività di finanziamento.
  • Per ottenere il pagamento da parte dell'assicuratore dopo cessione, è consigliabile esibire la fattura dell'officina abilitata (art. 149-bis) e tutta la documentazione comprovante la regolarità della cessione (atto di cessione, deleghe, prova dell'avvenuta riparazione).
  • Se l'attività consiste nell'anticipare somme al 'pubblico' o nell'erogare credito su larga scala con corrispettivi, sussiste il rischio di essere ricondotti alla disciplina bancaria; ogni progetto di servizi che comporti anticipi finanziari generalizzati dovrebbe essere valutato con attenzione e, se necessario, richiedere consulenza regolamentare/autorizzativa.

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