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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26557/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in sede fallimentare, formalmente ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., con cui una banca creditrice di una società debitrice, assistita da ipoteca concessa da una terza società poi fallita sui propri beni, chiedeva il riconoscimento del diritto reale di garanzia nel passivo del fallimento della terza datrice, per partecipare al riparto del ricavato dei beni ipotecati. Nelle more, il credito era stato ceduto pro soluto a una società cessionaria, che ha proseguito l’iniziativa. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione al passivo come credito ipotecario, ritenendo non esperibile la verifica del passivo da parte del creditore garantito verso un debitore diverso dal fallito e rilevando comunque l’inopponibilità/invalidità/inefficacia della garanzia. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall., aderendo all’orientamento secondo cui il titolare di ipoteca su beni compresi nel fallimento, costituita a garanzia di un credito verso soggetto diverso dal fallito, non può avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo, dovendo invece tutelare la pretesa nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 52 l.fall. e dell’art. 113 c.p.c., contestando l’impostazione che separa il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore dalla garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca, e invocando in senso contrario gli artt. 201 e 294 CCII come disposizioni chiarificatrici; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse necessario accertare l’esistenza del credito tra creditore ipotecario e terzo debitore, essendo stata prodotta la pubblicazione in G.U. della cessione del credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché conforme al principio, recentemente confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il creditore titolare di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, quando la garanzia assista un credito verso un soggetto diverso dal fallito, non può insinuarsi al passivo fallimentare, non essendo creditore diretto della procedura né soggetto che agisce per restituzione o rivendica. La Corte ha ribadito che tale creditore può invece intervenire nella fase di riparto per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati. Ha inoltre ricordato che l’accertamento del credito garantito nella sede distributiva ha valore endoconcorsuale e non richiede la partecipazione del debitore garantito, rimasto estraneo al fallimento. Le spese sono state compensate integralmente perché la causa è stata decisa in base a un orientamento nomofilattico successivo alla proposizione del ricorso; è stato infine disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 93 e 103 l.fall.

    la domanda proposta dalla parte è stata pacificamente letta come domanda di ammissione al passivo fallimentare, ma tale via non è esperibile dal creditore ipotecario verso debitore diverso dal fallito.

  • art. 98 l.fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo, ma non consente l'ammissione al passivo del creditore garantito da terzo datore di ipoteca per credito verso soggetto diverso dal fallito.

  • art. 52 l.fall.

    non deroga al principio per cui la verifica del passivo è riservata ai creditori del fallito o ai titolari di diritti restitutori/rivendicatori.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la censura di violazione di legge, ma non ritenuto idoneo a superare il consolidato orientamento di legittimità.

  • artt. 201 e 294 CCII

    invocati come norme chiarificatrici in senso opposto, ma la Corte non ne ha ricavato un effetto derogatorio rispetto al principio affermato.

  • artt. 602-604 c.p.c.

    sono le modalità esecutive indicate per la soddisfazione del creditore garantito nei confronti del terzo proprietario.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    il secondo motivo lo evocava per omesso esame di fatto decisivo, ma è rimasto assorbito dal rigetto del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il creditore munito di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento del terzo datore di garanzia, quando il credito garantito è verso un soggetto diverso dal fallito, non può insinuarsi al passivo della procedura fallimentare, perché non è creditore diretto del fallito né soggetto che eserciti azione di restituzione o rivendica.
  • In tale ipotesi la tutela del creditore garantito si esercita nella fase di riparto dell'attivo o mediante le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario, non attraverso la verifica dello stato passivo.
  • L'accertamento della somma spettante al creditore garantito nella sede concorsuale ha natura endoconcorsuale e non richiede la partecipazione del debitore principale garantito, restando tale accertamento non opponibile a chi è rimasto estraneo al procedimento fallimentare.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità a un orientamento nomofilattico sopravvenuto rispetto alla sua proposizione, può disporsi la compensazione integrale delle spese processuali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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