Cassazione Civile, Ordinanza n. 02496/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al tribunale un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a una cartella esattoriale fondata su crediti INPS per omissione di contributi dovuti per operai agricoli. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo ormai formatosi il giudicato sulla precedente impugnazione della cartella; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto ricorso per due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione-quater') e, comunque, di rinuncia al ricorso. L'INPS non ha accettato la rinuncia e ha chiesto le spese. La Corte ha quindi affrontato principalmente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese e la posizione dell'agente della riscossione, ritenendo che nei suoi confronti la notifica valesse solo come litis denuntiatio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, pur in difetto di accettazione della controparte. Ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore dell'INPS. Ha escluso ogni pronuncia sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché in controversie del genere essa è evocata solo come destinataria di litis denuntiatio, non come parte sostanzialmente legittimata a contraddire. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per la memoria del controricorrente, ma non come norma decisiva sul merito.
Non opera, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata, la regola che esclude la condanna alle spese del rinunciante; resta il potere del giudice di valutarne l'eventuale deroga solo in presenza di specifiche circostanze.
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
È menzionata la dichiarazione della ricorrente di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione-quater'), ma il testo non indica che ciò abbia costituito la ragione decisiva dell'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'intervenuta rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche se non è accettata dalla controparte, perché non ha natura di atto accettizio e determina il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia non accettata, il rinunciante è di regola tenuto a rifondere le spese alla parte che resta vittoriosa; la deroga a tale regola richiede specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.
- Nelle controversie relative a cartelle esattoriali fondate su crediti di enti impositori, l'agente della riscossione può essere evocato solo come destinatario di litis denuntiatio, mentre la legittimazione a contraddire spetta al solo ente titolare della pretesa sostanziale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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