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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27674/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dirigente tecnico di un ente locale, assolto in sede penale dai reati a lui contestati, ha chiesto al proprio ex datore di lavoro il rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica sostenute nei procedimenti penali. La domanda era fondata sulla disciplina che, a determinate condizioni, pone a carico dell'ente pubblico le spese di patrocinio del dipendente per fatti connessi all'espletamento delle funzioni d'ufficio e in assenza di conflitto di interessi. I giudici di merito hanno negato il rimborso ritenendo sussistente un conflitto di interessi, sia perché il Comune si era costituito parte civile nel processo penale, sia perché le condotte del dirigente, pur non penalmente rilevanti secondo la sentenza assolutoria, erano state giudicate non conformi a prudenza e correttezza nell'esercizio delle funzioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul rimborso spese legali e degli artt. 1355 e 2697 c.c., sostenendo che il conflitto di interessi non potesse desumersi automaticamente dalla costituzione di parte civile dell'ente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato coordinamento con la sentenza penale assolutoria che avrebbe riconosciuto l'agire del dirigente in esecuzione di deliberazioni dell'amministrazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, assumendo che l'affermazione di negligenza fosse apodittica e contrastante con gli accertamenti del giudice penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il primo. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fondasse su una duplice autonoma ratio decidendi: da un lato la sussistenza del conflitto di interessi in ragione della costituzione di parte civile del Comune e dei titoli di reato contestati; dall'altro, e soprattutto, la sussistenza del conflitto per il fatto che le condotte del dirigente non erano state considerate espressione di diligente esercizio della funzione, ma violative delle regole di prudenza e correttezza. Poiché le censure sul vizio di motivazione e sull'omesso esame non colpivano utilmente questa seconda ratio, esse sono state respinte; una volta consolidata tale autonoma base decisoria, il primo motivo è risultato privo di interesse ed è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 d.p.r. n. 268/1987

    La disposizione è letta come fonte del possibile obbligo dell'ente pubblico di farsi carico delle spese legali del dipendente solo quando i fatti siano connessi ai compiti d'ufficio e manchi un conflitto di interessi.

  • art. 12 CCNL 12/2/2002 area dirigenza regioni ed enti locali

    È richiamato quale base contrattuale della disciplina del rimborso delle spese legali del dirigente, in coordinamento con la norma regolamentare e subordinatamente all'assenza di conflitto di interessi.

  • art. 1355 c.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa nella fattispecie una condizione illecita o comunque idonea a superare il presupposto del conflitto di interessi accertato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente valorizzato le risultanze acquisite e che la censura miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione di legge, ma la Corte reputa che la censura sulla prima ratio resti assorbita/inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta la contestazione della valutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", cioè in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria; tali ipotesi non ricorrono nella sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla struttura minima della motivazione della sentenza; la Corte esclude che la decisione impugnata ne sia priva o che presenti una motivazione solo apparente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma la Corte ritiene che il requisito sia rispettato.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    È menzionato con riferimento al rimedio della revocazione per errore di fatto nel caso di travisamento della prova, distinto dai vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È richiamato per il rigoroso onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui emerge e della sua decisività quando si deduce il vizio di omesso esame.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. quale presidio dell'onere di deposito/indicazione degli atti e documenti rilevanti per il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    È applicato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte utilmente: l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure dirette contro una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
  • Il diritto al rimborso delle spese legali del dipendente pubblico presuppone non solo la connessione dei fatti con l'espletamento delle funzioni, ma anche l'assenza di conflitto di interessi con l'amministrazione; tale conflitto va apprezzato ex ante, in base alla situazione esistente al momento dei fatti contestati.
  • L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese di difesa: il giudice civile può valutare autonomamente se, sul piano funzionale e organizzativo, il dipendente abbia operato in modo diligente e nell'interesse dell'ente oppure in conflitto con esso.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di singole prove o il mancato recepimento di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione soltanto nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria, non anche per contestare la sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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