Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11833/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava le sanzioni ICI applicate alla società contribuente per violazioni commesse in più periodi d’imposta. In sede di rinvio, la CTR di Milano, con sentenza n. 1539/2016 depositata il 16 marzo 2016, aveva ritenuto dovuta una sola sanzione, rideterminata nella misura del 150% del tributo, aumentata sino alla metà per recidiva triennale e poi raddoppiata per la continuazione. Il Comune, con l’unico motivo del ricorso principale, ha denunciato la violazione degli artt. 63, comma 4, e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la contribuente non aveva chiesto nel ricorso introduttivo l’applicazione della continuazione e che introdurla in appello o nel giudizio di rinvio ampliava illegittimamente il thema decidendum. La società ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 133, lett. f), della L. n. 662/1996, dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 99 c.p.c.: contestava l’applicazione della recidiva in mancanza della definitività delle precedenti violazioni, rilevando che esse erano state soltanto contestate e che l’azione fiscale è soggetta a termini di decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale: la continuazione prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile d’ufficio quando ricorrono violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d’imposta, anche in materia di ICI, sicché la relativa applicazione non è preclusa dalla mancata richiesta della contribuente. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale: ai fini della recidiva tributaria ex art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, la violazione precedente deve essere stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure essere divenuta definitiva per mancata impugnazione. La CTR aveva invece riconosciuto la recidiva senza verificare tale requisito. La sentenza è stata quindi cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi la definitività delle precedenti violazioni e ridetermini la sanzione tenendone conto; al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del Comune, dell’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    L’istituto della continuazione va applicato anche d’ufficio in presenza di violazione della stessa indole commesse in diversi periodi di imposta.

    La continuazione per violazioni della stessa indole commesse in differenti periodi d’imposta è rilevabile e applicabile d’ufficio; la regola è applicabile anche alle sanzioni ICI.

  • art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

    La recidiva tributaria può fondarsi soltanto su una precedente violazione definitivamente accertata dal giudice tributario o divenuta definitiva per mancata impugnazione; la mera contestazione della violazione non è sufficiente.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    Se, pertanto, si individuasse il fondamento della recidiva nella reiterazione di una violazione, contestata ma non definitivamente accertata, la compatibilità tra i due istituti non potrebbe essere ritenuta. Lo escluderebbe l’unificazione dovuta al vincolo della continuazione cui sono soggette violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi.

    La compatibilità tra continuazione e recidiva sussiste quando il presupposto della recidiva è una violazione precedente definitiva: tale definitività consente di distinguere il precedente rilevante per la recidiva dalle violazioni unificate dal vincolo della continuazione.

  • art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte non ha fondato la decisione sull’interpretazione di questa disposizione; ha rigettato la censura che la invocava in relazione all’applicazione d’ufficio della continuazione.

  • art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ha escluso che la contestazione relativa all’applicazione d’ufficio della continuazione fosse fondata sul divieto di nuove domande in appello, poiché l’istituto è applicabile d’ufficio al ricorrere dei presupposti di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha rigettato la censura di ultrapetizione collegata all’applicazione d’ufficio della continuazione, affermando che essa va applicata d’ufficio quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La disposizione è richiamata quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, in relazione alla statuizione prevista dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la continuazione per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi è applicabile d’ufficio, anche quando il contribuente non ne abbia formulato una specifica richiesta; l’istituto è applicabile anche alle sanzioni ICI.
  • Ai fini della recidiva tributaria, la precedente violazione rileva soltanto se è stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure se è divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione. La sola contestazione di una violazione precedente non basta a giustificare l’aumento sanzionatorio.
  • La recidiva tributaria e la continuazione sono astrattamente compatibili se la recidiva si fonda su un precedente definitivamente accertato: il giudice deve verificare tale requisito prima di applicare l’aumento per recidiva e commisurare la sanzione considerando anche la continuazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.