Cassazione Penale, Sentenza n. 1032/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'assoluzione per particolare tenuità pronunciata dal Tribunale di Milano, deducendo carenza di motivazione e difetto di istruttoria del provvedimento del Questore (05/03/2020, notificato 11/10/2020) posto a fondamento del reato previsto dall'art. 21-ter d.l. n.113/2018. Sosteneva che la condotta consistente in reiterate richieste di denaro come parcheggiatore abusivo non era idonea a cagionare pericolo per la sicurezza pubblica e che il provvedimento questorile si fondava su congetture; chiedeva la disapplicazione del provvedimento e l'assoluzione per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per novità della doglianza relativa alla carenza motivazionale del provvedimento del Questore, non essendo tale questione stata adeguatamente dedotta in sede di gravame (appello). La Corte ha richiamato principi di diritto secondo cui in cassazione non sono deducibili questioni non prospettate in appello e ha richiamato giurisprudenza di riferimento. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (violazione del divieto di accesso a zone per motivi di sicurezza pubblica). La sentenza si limita a richiamarla come fattispecie sottostante la contestazione.
art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione della condotta; la Corte non ha invece esaminato nel merito tale censura perché la questione è stata ritenuta nuova in cassazione.
art. 135, comma 6, lett. H, regolamento di polizia urbana di Milano
Individua la zona oggetto del divieto di accesso; il provvedimento del Questore era motivato con riferimento all'accesso a tale area.
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di cassazione ai motivi di ricorso proposti; principio che impedisce l'esame di questioni non dedotte in appello.
art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.
Richiamati in relazione all'obbligo di indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nei motivi di impugnazione.
Prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 1, comma 64, L. n.103/2017
Consente di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di impugnazioni infondate o inammissibili; la Corte la menziona per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate in appello: il ricorso deve limitarsi ai motivi indicati nei motivi di gravame per evitare il divieto di sindacato su punti intenzionalmente non sottoposti al giudice d'appello.
- Il giudice penale può controllare d'ufficio la legittimità dell'atto amministrativo presupposto (es. provvedimento del Questore), ma se tale questione non è stata dedotta nei motivi di appello la censura è inammissibile in cassazione.
- Se un provvedimento amministrativo è motivato solo con illazioni o congetture, il giudice penale può disapplicarlo; tuttavia tale accertamento richiede che la questione sia tempestivamente sollevata e sviluppata nel processo di merito.
- La semplice richiesta di denaro da parte di un parcheggiatore abusivo può non essere automaticamente qualificata come idonea a creare pericolo per la sicurezza pubblica: la valutazione richiede accertamento concreto delle modalità di condotta e dei suoi effetti sul godimento dello spazio pubblico.
- Chi impugna in cassazione rischia sanzioni (spese e, in casi particolari, somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile, specialmente quando la motivazione dell'inammissibilità è la proposizione di questioni non dedotte in appello.
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