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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37092/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), lamentando che la Corte di Appello non aveva ritenuto necessario espletare la perizia fonica richiesta dall'imputato nonostante la chiamata notturna del 27/04/2012, prog. n. 411, non fosse stata riconosciuta come effettuata dal Covaci ma da soggetto non identificato che usava la sua utenza (testimonianza Zampaglione). Si rilevava inoltre che l'interlocutore si qualificava come "il pelato" (soprannome non riferibile al ricorrente), che il Covaci all'epoca aveva 19 anni, che l'unico indizio a suo carico sarebbe stato il trovarsi la mattina del 27/04/2012 con Mircea Muntean (colui che consegnò il rame trafugato), e che la geolocalizzazione non avrebbe rilievo in quanto il Covaci non sarebbe stato in possesso del suo cellulare (potendolo aver prestato a un fratello). In sostanza si deduceva che la perizia fonica fosse necessaria per la prova dell'identità dell'interlocutore e che la sentenza soffrisse di carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di Appello (pagg. 48-51) secondo cui la perizia fonica sarebbe irrilevante alla luce di altro materiale probatorio non contestato: controllo alle ore 4.08 in Moncalieri in compagnia di altri imputati (fra cui chi consegnò il rame), la vicinanza del luogo del controllo al parcheggio del furgone usato per il furto, il tracciato gps del furgone e il suo percorso verso Vercelli, l'aggancio della cella telefonica da parte dell'utenza del Covaci nelle aree e negli orari compatibili con il furto, i ripetuti contatti telefonici fra le utenze implicate prima della spedizione, la visione dei filmati di videosorveglianza che attestavano un'auto-staffetta che seguiva il furgone e la chiamata con l'utenza del Covaci alla madre nella stessa giornata (a dimostrazione che il ricorrente era in possesso del suo cellulare). La difesa della consegna del telefono a terzi è stata ritenuta generica e non provata. Perciò il ricorso è stato considerato generico, reiterativo e non confrontato con l'argomentazione della sentenza impugnata. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

Massime di principio

  • La perizia fonica non è sempre necessaria: se sussiste un quadro probatorio complessivo e non contestato (gps, agganci di celle, tabulati, filmati di videosorveglianza, contatti telefonici fra utenze coinvolte, riscontri testimoniali), la mancata identificazione certa della voce in una chiamata non invalida la valutazione di responsabilità.
  • La mera allegazione di aver "prestato" il proprio cellulare richiede elementi probatori precisi (chi, quando, modalità, riscontri): affermazioni generiche e non circostanziate sono insufficienti a escludere la rilevanza delle tracce telematiche e di localizzazione.
  • La Corte di merito deve motivare in modo coerente il motivo per cui ritiene irrilevante una prova richiesta; ove tale motivazione sia logica e fondata su riscontri convergenti, la Cassazione non ammette il ricorso che si limiti a ripetere le stesse censure.
  • La valutazione complessiva della prova (concordanza di più elementi tecnici e testimoniali) può legittimamente sorreggere una condanna anche in assenza di riconoscimento biometrico/fonico di una singola comunicazione.
  • In sede di ricorso per cassazione è rischioso proporre argomentazioni reiterative o generiche: l'inammissibilità può essere dichiarata se il ricorso non confronta specificamente l'orditura argomentativa della sentenza impugnata.

Testo integrale

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