Cassazione Penale, Ordinanza n. 37045/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione della sussistenza effettiva dello stato di alterazione da stupefacenti; 2) la dedotta violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; 3) la concreta dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non correttamente determinata. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché introdotti per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stati sollevati in appello; ha inoltre considerato inammissibile il motivo sulla pena, trattandosi di censura diretta a una nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, già determinato dal giudice di appello nel minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi sulla sussistenza dell'alterazione da stupefacenti e sulle garanzie difensive ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fossero esaminabili perché non dedotti in appello, richiamando il principio di preclusione delle questioni nuove in cassazione e la natura di nullità a regime intermedio della violazione contestata. Anche la censura sulla pena è stata dichiarata inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione discrezionale della congruità della sanzione, già motivata dal giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna, relativo alla guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti.
La violazione delle garanzie difensive previste da tale norma integra una nullità a regime intermedio, deducibile tempestivamente fino alla sentenza di primo grado.
Preclude in cassazione la deduzione di questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
Parametri per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
Criteri di commisurazione della pena cui il giudice deve attenersi nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria.
Fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state dedotte con l'atto di appello, pena l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La violazione delle garanzie difensive prevista dall'art. 114 disp. att. c.p.p. configura una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita tempestivamente sino alla sentenza di primo grado.
- La censura sulla concreta dosimetria della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito sulla congruità della sanzione, salvo vizi di illogicità o mancata considerazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La determinazione della pena, entro i limiti di legge e con concessione delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
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