Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti tendevano a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La condanna di merito per atti persecutori è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per atti persecutori e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente in favore della persona offesa costituita parte civile. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, l'erronea valutazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., nonché l'inosservanza di norme processuali e la mancanza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito per il delitto di atti persecutori.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle fonti di prova.
- Quando la sentenza di merito abbia già accertato la responsabilità per il delitto di atti persecutori, la censura che contesti in modo meramente fattuale la ricostruzione degli elementi costitutivi del reato non può essere scrutinata in sede di legittimità se richiede un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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