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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riducendo la pena per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta, aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo in sostanza che mancasse un corretto collegamento tra le distrazioni contestate e il fallimento. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello, chiedendo una rivalutazione delle fonti probatorie. Con il terzo motivo ha contestato l'elemento soggettivo, sostenendo la mancanza del dolo richiesto per il reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario un nesso causale tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento, essendo quest'ultima una mera condizione di punibilità e non un elemento costitutivo del reato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata e la censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui è sufficiente il dolo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella misura di euro 3.000.

  • art. 216 l. fall.

    La decisione richiama la bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato contestato; dalla motivazione emerge che il fallimento è considerato condizione di punibilità e non elemento costitutivo, secondo la giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, poiché il fallimento non integra un elemento costitutivo del reato ma una condizione di punibilità.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico; non occorre un ulteriore specifico intento oltre la consapevolezza e volontà della condotta distrattiva.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto veste di vizio di motivazione, chiedono una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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