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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale, con esclusione della recidiva e dell'aggravante contestata e con concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso articolava tre motivi: il primo consisteva in censure relative alla ricostruzione dei fatti e quindi alla valutazione del merito; il secondo contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, in particolare del dolo specifico; il terzo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente fattuale, il secondo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato adeguatamente il dolo specifico, e il terzo inammissibile perché il provvedimento impugnato conteneva motivazione sufficiente sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per bancarotta fraudolenta documentale resta quindi ferma, con conferma delle pene accessorie già applicate e con esclusione di recidiva e aggravante contestata, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche già disposto nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del fatto o delle prove, se prive di specifica denunciabilità in diritto.
  • La motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo specifico è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia esaminata in modo congruo e logicamente coerente.
  • Le doglianze sulla mancata concessione di attenuanti o sulla sospensione condizionale della pena sono inammissibili quando la decisione di merito contenga una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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