Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La Corte non ha inciso ulteriormente sul merito della responsabilità già affermata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena, ma confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, unificate ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale e contestando la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta; dall'altro, ha sostenuto l'insussistenza del nesso causale tra le distrazioni e il fallimento. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità, e che la questione del nesso causale fosse comunque infondata alla luce della giurisprudenza consolidata secondo cui tale nesso non è richiesto tra distrazioni e dichiarazione di fallimento.

Norme richiamate

  • art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.

    disposizione richiamata per l'aggravamento sanzionatorio della bancarotta fraudolenta; nel caso concreto la bancarotta patrimoniale e la bancarotta semplice documentale sono state unificate ai fini della pena come bancarotta fraudolenta aggravata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti: il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logica e la plausibilità della motivazione, non la sua migliore possibile alternative interpretativa.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, non è richiesto un nesso causale tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento; è quindi infondato il motivo di ricorso che pretenda di subordinare la responsabilità per distrazione all'accertamento di tale nesso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura ritenuta equa dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.