Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello, che aveva confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta semplice patrimoniale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Ancona aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata nei confronti di un imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché bancarotta semplice patrimoniale, con irrogazione della pena. Nel ricorso per cassazione l'imputato articolava cinque motivi: i primi tre riproponevano censure già esaminate in appello e sono stati ritenuti privi di specificità; la Corte richiama, in particolare, il principio secondo cui per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza né dello scopo di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni. Il quarto motivo denunciava un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ritenuto manifestamente infondato perché smentito dagli atti. Il quinto motivo lamentava la mancata derubricazione ex art. 217 r.d. 267/1942 e la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ma è stato giudicato inammissibile per genericità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per chiedere la derubricazione della condotta a bancarotta semplice; la censura è stata reputata generica e inammissibile
invocato dal ricorrente per ottenere una formula assolutoria; la doglianza è stata ritenuta generica
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa né l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la volontaria destinazione del patrimonio sociale a scopi diversi dalla funzione di garanzia delle obbligazioni.
- In cassazione sono inammissibili i motivi privi di specificità o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non confrontano in modo puntuale la motivazione impugnata.
- La doglianza relativa al difetto di correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondata quando risulta smentita dagli atti processuali e non individua una concreta lesione del diritto di difesa.
- Le richieste di derubricazione e di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. devono essere sorrette da una critica specifica alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
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