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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17504/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un gruppo numeroso di dipendenti del Ministero della Cultura, inquadrati come Assistenti alla fruizione, assistenza e vigilanza (area III), ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità prevista dall'art. 77, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sostenendo di aver svolto di fatto mansioni ulteriori e più gravose, assimilabili a quelle di agente di pubblica sicurezza, con esposizione diretta e continuativa a rischi per la salvaguardia del patrimonio e per eventi quali rapine, furti, vandalismi e terrorismo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello la Corte di Milano ha invece riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo non provato lo svolgimento di attività specifiche, disagiate o pericolose, e ritenendo comunque generiche le allegazioni e le prove offerte. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza e falsa applicazione dell'art. 16 R.D. 3164/1923; 2) omessa pronuncia sulla domanda di indennità di rischio quale retribuzione proporzionata; 3) falsa applicazione dell'art. 77 CCNL e degli artt. 36 e 39 Cost. e 2077 c.c. per il rapporto tra contrattazione nazionale e integrativa; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennità per lavoro disagiato; 5) vizio motivazionale e omessa pronuncia sulla prova testimoniale e sull'onere della prova; 6) motivazione apparente e violazione degli artt. 36 Cost., 2099 c.c., 112, 113 e 132 c.p.c.; 7) nullità della sentenza per il rigetto dell'istanza di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse non già sulla mancanza della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ma sulla mancata prova delle concrete mansioni ulteriori, disagiate o pericolose richieste per l'indennità, sicché i motivi centrati sulla sola qualifica non colpivano la ratio decidendi. Ha inoltre rilevato che le censure sulla mancata pronuncia erano infondate, perché la Corte d'appello aveva rigettato espressamente le domande subordinate, assorbendole nella mancanza di prova del presupposto fattuale; che l'interpretazione dell'art. 77 CCNL non comportava una subordinazione illegittima della contrattazione nazionale, ma soltanto il rinvio alla contrattazione integrativa per individuare le attività meritevoli; che l'apprezzamento della non contestazione, della specificità delle allegazioni e dell'ammissibilità della prova testimoniale spettava al giudice di merito e non era stato validamente censurato; e che la questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis restava assorbita dalla scelta del giudice di decidere nel merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto dei lavoratori all'indennità richiesta, perché le allegazioni erano generiche e la prova dello svolgimento di mansioni ulteriori, disagiate o pericolose non era stata fornita. Le censure sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro un passaggio ritenuto obiter dictum e non la reale ratio decidendi. Le ulteriori censure sono state reputate infondate o inammissibili. Nessuna condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione del Ministero. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; le censure che non colpiscono la ratio decidendi o che non rispettano i limiti del vizio motivazionale sono inammissibili o infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza d'appello aveva deciso espressamente sulle domande.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione dei criteri di decisione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione autonoma.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato nei motivi ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla non contestazione; per censurare correttamente la valutazione del giudice occorre indicare con precisione la sede processuale e il contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione era presente e superiore al minimo costituzionale.

  • art. 244 c.p.c.

    la specificità dei capitoli di prova testimoniale va valutata dal giudice di merito anche in relazione agli altri atti di causa.

  • art. 348-bis c.p.c.

    la mancata definizione dell'appello in forma inammissibile non vizia la sentenza che decide nel merito; la questione resta assorbita.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che, se il giudice d'appello decide nel merito, non è censurabile la mancata pronuncia di inammissibilità in forma semplificata.

  • art. 36 Cost.

    invocato dai ricorrenti come parametro di retribuzione proporzionata, ma non conduce al riconoscimento dell'indennità in difetto di prova dei presupposti fattuali.

  • art. 39 Cost.

    richiamato in combinazione con la disciplina collettiva; non incide sulla necessità di prova delle mansioni specifiche.

  • art. 77 CCNL Comparto Funzioni Centrali

    comma 2; comma 3; lettera c)

    l'indennità correlata a situazioni di disagio o rischio presuppone l'effettivo svolgimento di attività specificamente individuate dalla contrattazione integrativa; non basta il mero inquadramento o la sola qualifica formale.

  • art. 2077 c.c.

    richiamato per sostenere la prevalenza della disciplina collettiva; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, perché mancava la prova del presupposto dell'indennità.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato con l'art. 36 Cost. per la pretesa di una retribuzione adeguata; la domanda è stata respinta per difetto di allegazione e prova delle mansioni rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • R.D. 3164/1923, art. 16

    la Corte ha chiarito che l'abrogazione non è stata decisiva ai fini della controversia, poiché la decisione non si fondava sulla perdita generale della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

  • T.U.L.P.S.

    richiamato dai ricorrenti sulla disciplina della qualifica di agente di pubblica sicurezza; la Corte ha ritenuto non decisivo il tema rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di indennità correlate a condizioni di disagio o rischio, il lavoratore deve allegare e provare in modo specifico le concrete mansioni svolte, le circostanze di tempo e di luogo e il nesso tra tali attività e il diritto all'emolumento; non è sufficiente il solo inquadramento formale o la mera titolarità di una qualifica.
  • Una censura per cassazione che si concentri su un argomento della sentenza privo di portata decisoria non attinge la ratio decidendi ed è inammissibile.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello rigetta espressamente la domanda o la considera assorbita in ragione del difetto del presupposto fattuale.
  • L'accertamento della non contestazione, della specificità delle allegazioni e dell'ammissibilità della prova testimoniale appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • La mancata definizione del giudizio di appello con le forme dell'inammissibilità semplificata ex art. 348-bis c.p.c. non determina nullità della sentenza che abbia deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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