Cassazione Penale, Sentenza n. 24195/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2021 del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra diverse condanne per reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti già definite con applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente deduceva erronea applicazione delle norme (art. 81 c.p., art. 671 c.p.p., art. 188 disp. att. c.p.p.) sostenendo che il limite di cinque anni previsto per il patteggiamento poteva essere superato da un nuovo accordo tra PM e imputato e che il giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento a giurisprudenza non pertinente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: non è ammissibile, nella fase esecutiva, una istanza di riconoscimento della continuazione che porti a una pena complessiva superiore al limite di cinque anni previsto dall'art. 444 c.p.p. quando parte delle sentenze siano state rese con applicazione della pena su richiesta. Inoltre, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., per ottenere modifiche del giudicato formatosi in seguito a patteggiamento sarebbe stato necessario coinvolgere e ottenere il consenso formale del pubblico ministero; il giudice dell'esecuzione non può, autonomamente, individuare una pena diversa da quella negoziata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Limite quinquennale alla pena in caso di applicazione della pena su richiesta; tale limite non può essere eluso riconoscendo la continuazione in sede esecutiva se la richiesta comporta una pena superiore a cinque anni
Strumento procedurale per chiedere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; il giudice dell'esecuzione ha limite nel rideterminare la pena se questa deriva da negoziazione tra parti
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola che richiede il coinvolgimento del pubblico ministero per l'intervento modificativo sul giudicato derivante da patteggiamento; una nuova pattuizione tra difensore e PM è necessaria per variare la pena stabilita con applicazione della pena su richiesta
Richiamato in relazione al cumulo delle pene e alla continuità, sotto il profilo della disciplina del cumulo delle sanzioni quando ricorrono più reati
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73) - Testo unico stupefacenti
Norma sostanziale che incrimina produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oggetto dei procedimenti cui si riferisce l'istanza
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra sentenze che comprendono decisioni adottate con applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non può avere come effetto una pena complessiva superiore al limite di cinque anni previsto dall'art. 444 c.p.p.
- Per modificare il giudicato formatosi in seguito a patteggiamento (anche per riconoscere la continuazione con effetti negotiali) è necessario ottenere una nuova pattuizione che coinvolga espressamente il pubblico ministero ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alle parti aumentando la pena negoziata.
- Non è possibile eludere il limite quinquennale del patteggiamento procedendo separatamente su reati in continuazione e poi richiedendo in esecuzione un riconoscimento che produca cumulo dei benefici; ciò preserva la coerenza del sistema e impedisce esiti incongrui.
- In una situazione simile è fondamentale coinvolgere il PM e, se necessario, proporre una nuova e valida pattuizione che espliciti la volontà di superare limiti precedenti; in mancanza, la richiesta rischia l'inammissibilità con esposizione a spese e sanzioni.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare i presupposti formali e sostanziali dell'istanza e non può procedere oltre i limiti imposti dalla normativa sul patteggiamento e dalla giurisprudenza consolidata.
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