Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare stipulato il 23 luglio 2010 tra due società promittenti venditrici e una società promissaria acquirente, avente ad oggetto la cessione delle rispettive partecipazioni al capitale di una società terza. Le promittenti venditrici hanno agito per ottenere la risoluzione del preliminare per grave inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni; la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, sostenendo a sua volta l’inadempimento delle attrici. In appello è stata riformata la decisione di primo grado e il contratto è stato dichiarato risolto per inadempimento della promissaria acquirente, con condanna di quest’ultima al risarcimento del maggior danno, detratta la caparra confirmatoria già versata. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i plurimi inadempimenti delle promittenti venditrici e avrebbe erroneamente attribuito a lei l’inadempimento grave per la mancata presentazione dal notaio, senza considerare che, per effetto del silenzio e del comportamento delle venditrici, il contratto doveva ritenersi già risolto per mutuo consenso o comunque di diritto, oltre a contestare l’esclusione della responsabilità delle venditrici per la successiva cessione delle quote a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura miri sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del comportamento complessivo delle parti e della comparazione degli inadempimenti, valutazione che la Corte d’appello aveva compiuto in modo congruo e logicamente coerente, valorizzando il perdurante interesse delle venditrici alla conclusione dell’operazione e l’assenza di prova di una previa risoluzione consensuale o di diritto del contratto. La Cassazione ha quindi confermato la statuizione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro formale della censura per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Norma invocata per sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione comparativa operata dal giudice di merito.
Norma invocata per contestare la gravità dell’inadempimento; la Corte ha ribadito che la gravità va apprezzata dal giudice di merito in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte oppone l’inadempimento altrui per giustificare il proprio, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, considerando non solo la successione cronologica degli eventi, ma anche causalità, proporzionalità, incidenza delle singole prestazioni sulla funzione economico-sociale del contratto e sull’equilibrio sinallagmatico.
- La valutazione della gravità dell’inadempimento e della prevalenza del comportamento di una parte rispetto all’altra costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici.
- La deduzione dell’esistenza di una risoluzione consensuale o di diritto del contratto deve essere provata dalla parte che la invoca; in mancanza di prova, il giudice può valorizzare gli atti successivi delle parti che mostrino il perdurante interesse alla conclusione del rapporto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie già scrutinati dal giudice di merito.
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