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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29869/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato continuato di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 401/1989. In ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: all'elemento soggettivo, all'asserita mancanza di risposta ai motivi di appello, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva inoltre che, secondo il riepilogo non contestato dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, in appello erano state dedotte solo la nullità della sentenza per mancata risposta alle deduzioni difensive e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., mentre le ulteriori doglianze erano nuove e quindi non deducibili in cassazione; quanto alle attenuanti generiche, la censura non si confrontava con il fatto che esse erano già state concesse in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuove e quindi inammissibili le doglianze non prospettate in appello, salvo quella sulle attenuanti generiche che comunque non si confrontava con la loro già avvenuta applicazione in primo grado. Ha inoltre giudicato assolutamente generica la censura sulla mancata risposta ai motivi di appello e manifestamente infondata, oltre che reiterativa, la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p., poiché la Corte d'Appello aveva motivato in modo diffuso il diniego valorizzando la condotta complessiva dell'imputato, che per un periodo continuo non si era presentato all'Autorità di P.S. nelle occasioni indicate dal Questore, nonostante un precedente specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, l. n. 401/1989

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna; il ricorso non mette in discussione in modo ammissibile l'affermazione di responsabilità per il reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della presenza di elementi ostativi, come la reiterazione del comportamento e un precedente specifico; la censura reiterata e generica è inammissibile se la motivazione di merito è già puntuale.

  • art. 591 c.p.p.

    La proposizione di motivi nuovi in cassazione rispetto a quelli dedotti in appello rende la censura inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure per violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o non correlate alla decisione sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure nuove, se non dedotte nei motivi di appello, salvo i limiti consentiti dal giudizio di cassazione; la novità del motivo determina l'inammissibilità.
  • La doglianza di mancata risposta ai motivi di appello deve essere specifica e confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito effettui una valutazione complessiva della condotta e valorizzi elementi ostativi concreti, come la reiterazione del comportamento e precedenti specifici.
  • La censura sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile se è meramente reiterativa di deduzioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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