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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27704/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di esatto adempimento proposta da una parte che assumeva l’esistenza di un preliminare di compravendita immobiliare relativo a un appartamento sito in Salerno, con previsione di pagamento di una somma a terzo occupante dell’immobile e con dedotto inadempimento dell’altra parte sul prezzo, poiché alcuni assegni erano stati protestati. Il convenuto contestava la ricostruzione avversaria, disconosceva le sottoscrizioni sul documento prodotto e sosteneva di avere firmato solo una scrittura impegnativa alla futura stipula, con versamento di caparra e successivo impegno a stipulare preliminare/rogito, poi non perfezionati; in via riconvenzionale chiedeva la restituzione della caparra e dell’acconto, assumendo la risoluzione per inadempimento della controparte. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva in parte la riconvenzionale. In appello, la domanda era dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione della L. n. 742/1969 e dell’art. 327 c.p.c., censurando la declaratoria di tardività dell’appello e sostenendo che l’impugnazione fosse tempestiva; con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto dovuto l’ulteriore contributo unificato nonostante la tempestività dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Ha applicato il termine annuale di cui al previgente art. 327 c.p.c., in quanto il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, nonché il termine di sospensione feriale di 46 giorni, poiché la sentenza di primo grado era anteriore al 2015. Computati i giorni di sospensione maturati nel 2012 e nel 2013, il termine finale risultava il 30 ottobre 2013; poiché l’appello era stato notificato il 23 ottobre 2013, esso era tempestivo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1

    La riduzione del termine lungo di impugnazione introdotta dalla riforma si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, cioè dal 4 luglio 2009.

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine annuale per proporre impugnazione, non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato ai fini del computo dei termini di impugnazione in connessione con la sospensione feriale.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali rileva nel computo del termine per impugnare.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1

    La riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica, in assenza di disciplina transitoria, solo a decorrere dalla sospensione dell’anno solare 2015.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il relativo obbligo di versamento del contributo unificato per l’impugnazione presuppone la declaratoria di inammissibilità o comunque l’esito che ne giustifichi l’applicazione; nel caso concreto la censura è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il vizio dedotto per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, la disciplina del termine lungo ex art. 327 c.p.c. va individuata in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado: se esso è stato introdotto prima del 4 luglio 2009, continua ad applicarsi il termine annuale originario.
  • La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni opera solo a partire dalla sospensione relativa all’anno solare 2015, e non in base alla data di proposizione dell’impugnazione o alla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine lungo va computato aggiungendo al termine base i giorni di sospensione feriale maturati nei periodi rilevanti secondo la disciplina applicabile al processo.
  • Se l’appello è stato notificato entro il termine così calcolato, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e deve essere cassata con rinvio.
  • La questione relativa al contributo unificato per l’impugnazione resta assorbita quando viene accolto il motivo che esclude la tardività dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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