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Sentenza

Sentenza n. 718/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'atto prot. n. -OMISSIS- del 12.10.2022, del Responsabile del Settore Edilizia – Lavori Pubblici – Demanio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “richiesta di accesso atti prot. -OMISSIS-/2022 del 14/06/2022 documentazione amministrativa relativa a provvedimenti sanzionatori e ripristinatori e di ogni ulteriore atto conseguente e/o comunque connesso nei confronti del Consorzio Rurale di -OMISSIS- per eventuali difformità e/o abusi commessi nella realizzazione del primo stralcio della strada agricola con innesto dalla S.P. n. 3.5 in -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-” nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di -OMISSIS- di attivare i provvedimenti repressivi e sanzionatori dell'attività edilizia abusiva di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Giustizia amministrativa202200789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di riscontro a un'istanza di accesso, con cui è stata comunicata l'assenza di provvedimenti sanzionatori edilizi adottati nei confronti di un consorzio rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti sostenevano che, nei pressi dei loro immobili, il Consorzio rurale avesse realizzato una strada agricola in difformità dai titoli edilizi, causando danni ai fondi e alle strutture esistenti. Dopo una segnalazione del 2014, il Comune aveva avviato nel 2015 un procedimento sanzionatorio nei confronti del Consorzio, il quale aveva contestato la propria responsabilità e indicato nei ricorrenti gli autori delle difformità. I ricorrenti chiedevano quindi copia dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori eventualmente adottati nei confronti del Consorzio. Il Comune, dopo un iniziale silenzio, comunicava che non erano stati adottati provvedimenti sanzionatori edilizi nei confronti del Consorzio e che le controdeduzioni da questo presentate nel 2015 erano sufficienti a escludere gli abusi addebitati. Con un unico motivo, i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, degli artt. 27 e 31 ss. d.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, travisamento e contraddittorietà. In sostanza, lamentavano che il Comune avesse ritenuto esaustive le giustificazioni del Consorzio senza verificare che i titoli edilizi prodotti non riguardassero le opere realizzate dopo il 2004. Chiedevano inoltre l'accertamento dell'obbligo del Comune di esercitare i poteri repressivi e sanzionatori in materia edilizia e il deposito dei titoli edilizi e dei verbali di sopralluogo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la nota impugnata come atto di riscontro a un'istanza di accesso, riferita a provvedimenti repressivi che il Comune dichiarava di non avere adottato. Poiché l'assenza di tali atti non era contestata, non sussisteva un diniego illegittimo di accesso: l'eventuale annullamento della nota avrebbe potuto comportare, al più, l'ordine di esibizione di documenti esistenti, non l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare provvedimenti repressivi. Il Collegio ha inoltre valorizzato la precedente comunicazione di avvio del procedimento del 2015, le controdeduzioni del Consorzio e la successiva ordinanza comunale di rimessa in pristino emessa nei confronti degli stessi ricorrenti. Tali atti dimostravano che il Comune aveva già ritenuto non imputabili al Consorzio le difformità contestate, individuando nei ricorrenti i responsabili degli abusi. Ne conseguiva l'assenza di inerzia antigiuridica, difetto di istruttoria, motivazione o errore sui presupposti nella nota impugnata. Il provvedimento è stato altresì qualificato come atto meramente confermativo della precedente ordinanza, inidoneo a riaprire o rimettere in termini l'impugnazione di quest'ultima. Il TAR ha rilevato, infine, che la precedente ordinanza era già stata contestata in altro giudizio, definito in parte con declinatoria di giurisdizione e in parte con rigetto confermato in appello. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle parti; i ricorrenti restano a carico degli esborsi sostenuti per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione della nota comunale è stata proposta come azione di annullamento.

  • art. 116 c.p.a.

    gravame volto a contestare il diniego tacitamente serbato

    Il richiamo riguarda il rito per la tutela avverso il silenzio o il diniego in materia di accesso; tuttavia la nota successivamente adottata è stata esaminata come atto di riscontro all'istanza.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Invocati dai ricorrenti in relazione ai principi di efficacia, efficienza e all'obbligo di conclusione del procedimento; il TAR ha escluso la sussistenza di un'inerzia antigiuridica.

  • artt. 27 e 31 ss. d.P.R. 380/2001

    Invocati dai ricorrenti per sostenere l'obbligo comunale di esercitare i poteri repressivi e sanzionatori degli abusi edilizi; il TAR ha ritenuto non dimostrata l'illegittimità della posizione assunta dal Comune nei confronti del Consorzio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai principi di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'affare nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La risposta dell'amministrazione a un'istanza di accesso che dichiari l'inesistenza degli atti richiesti non è illegittima per il solo fatto che tali atti non siano stati adottati; l'eventuale tutela dell'accesso può riguardare esclusivamente l'esibizione di documenti esistenti e non può trasformarsi nell'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare nuovi provvedimenti sostanziali.
  • L'annullamento di un atto di riscontro a un'istanza di accesso non può produrre l'effetto di imporre all'amministrazione l'esercizio di poteri repressivi o sanzionatori: la tutela dell'accesso ha a oggetto la conoscibilità di documenti e non la sostituzione del giudice all'amministrazione nell'adozione del provvedimento repressivo.
  • Quando l'amministrazione abbia già valutato le contestazioni edilizie e, con un precedente provvedimento, abbia individuato il responsabile dell'abuso, una successiva nota che ribadisca tale valutazione può avere natura meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario.
  • La qualificazione di un atto come meramente confermativo presuppone che esso si limiti a ribadire una precedente determinazione senza una nuova istruttoria o una rinnovata ponderazione degli interessi; in tal caso l'atto non è autonomamente lesivo né consente di rimettere in termini il destinatario rispetto all'atto precedente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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