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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società conduttrice per il pagamento di oltre 240.000 euro, somme asseritamente dovute a titolo di canoni arretrati e per l'inadempimento di una transazione, emesso nei confronti della società garante della locatrice, poi fallita. La conduttrice aveva escusso la garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice per il pagamento dei canoni di locazione, garanzia limitata a sei mensilità. In opposizione al decreto, la compagnia assicuratrice sosteneva: 1) che mancasse la prova scritta necessaria per il monitorio, poiché gli atti richiamati non sarebbero stati idonei a provare il credito; 2) che la polizza dovesse qualificarsi come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, con conseguente accessorietà e opponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale; 3) che, comunque, dovesse ritenersi opponibile l'exceptio doli, essendo la richiesta di pagamento abusiva e viziata da dolo della beneficiaria. La Corte di merito aveva invece confermato la condanna della garante al pagamento del credito e la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione su tali tre profili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito il credito azionato in via monitoria, anche alla luce del credito maturato dopo l'emissione del decreto; che la polizza era stata correttamente qualificata come contratto autonomo di garanzia sulla base del testo contrattuale, della clausola di escussione a prima richiesta e della preclusione di eccezioni sul rapporto principale; e che l'eccezione di dolo era stata adeguatamente esclusa in fatto, non essendo la condotta della beneficiaria riferibile alla fase delle trattative e non essendo stata dedotta una prova specifica dell'abusività della richiesta di garanzia. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    La prova scritta richiesta per il decreto ingiuntivo va valutata in relazione al credito azionato; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che ha riconosciuto la sussistenza del presupposto monitorio.

  • art. 634 c.p.c.

    Gli atti richiamati possono integrare la prova scritta ai fini monitori se consentono di ricostruire il credito fatto valere.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    La qualificazione del contratto deve avvenire secondo l'interpretazione della volontà comune delle parti desunta dal testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette in modo sistematico e coordinato.

  • art. 1364 c.c.

    Le espressioni contrattuali non possono essere isolate dal contesto complessivo del regolamento negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con la buona fede e con l'effettiva volontà delle parti.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, con riferimento al carattere non accessorio della garanzia autonoma.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato per l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale nella fideiussione, esclusa nel caso di garanzia autonoma.

  • art. 1439 c.c.

    Invocato in relazione al dolo, ma la Corte di merito ha escluso in fatto la ricorrenza di artifizi o raggiri rilevanti.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la revoca del monitorio non impedisce la condanna dell'opponente se il credito risulta comunque provato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato per gli interessi riconosciuti sulle somme dovute.

  • Cass. Sez. U. n. 3947 del 18/02/2010

    Richiamata come precedente di riferimento sulla struttura del contratto autonomo di garanzia.

  • Cass. n. 30181 del 22/11/2018

    Richiamata in continuità con le Sezioni Unite sulla garanzia autonoma.

  • Cass. n. 30509 del 22/11/2019

    Richiamata sia per la qualificazione della garanzia autonoma sia per il principio secondo cui l'abusività della richiesta deve essere supportata da prova specifica.

  • Cass. n. 19560 del 10/09/2009

    Richiamata per il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione, il credito può essere comunque accertato e condurre a condanna nonostante la revoca del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del monitorio non impedisce la condanna dell'opponente se il credito del creditore opposto risulta comunque accertato all'esito del merito.
  • La qualificazione di una polizza come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione dipende dall'interpretazione complessiva del testo contrattuale e dalla volontà delle parti, in particolare dalla previsione di escussione a prima richiesta e dalla deroga all'opponibilità delle eccezioni sul rapporto principale.
  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale, salvo che ricorrano i limiti dell'exceptio doli o dell'abusività della richiesta, che devono però essere specificamente allegati e provati.
  • L'eccezione di dolo non può essere accolta in via astratta: occorre un accertamento fattuale puntuale sulla condotta del beneficiario e una prova idonea dell'abusività della richiesta di pagamento.
  • L'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando le clausole nel loro complesso e non isolatamente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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