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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27838/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di mantenimento in custodia cautelare in carcere (applicata dal G.I.P. del Tribunale di Catania) per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 416-bis, 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione per omissione: in particolare la mancata considerazione del lungo lasso temporale trascorso senza ulteriori comportamenti illeciti (circa quattro anni), lo svolgimento di attività lavorativa e l'esistenza di elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari o, quantomeno, a giustificare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Si richiamava inoltre giurisprudenza che richiede al giudice di motivare puntualmente la rilevanza del tempo trascorso sull'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i casi di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. individua la custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata salvo che la presunzione relativa venga superata da elementi concreti positivi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catania abbia esaminato le circostanze addotte dalla difesa e le abbia correttamente giudicate recessive rispetto ai numerosi elementi nei fascicoli (recenti contestazioni fino all'aprile 2022, radicamento del clan sul territorio, "professionalità criminale" del ricorrente e pregresse pendenze per reati gravi come traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata). La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato ragionevole la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per la mafia e ha affermato che la mancata corrispondenza temporale della contestazione non equivale automaticamente a cessazione della pericolosità. Per queste ragioni la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non viziata; il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Tipicizza la partecipazione ad associazione mafiosa; nella vicenda è il reato per cui è stata disposta la custodia cautelare e da cui deriva la particolare disciplina cautelare applicabile.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il comma 3, secondo periodo, stabilisce che, per talune ipotesi tra cui l'associazione di stampo mafioso, la custodia cautelare in carcere è ritenuta dall'ordinamento l'unica misura adeguata salvo che la presunzione sia superata da elementi concreti; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la possibilità di sostituire la misura con una meno afflittiva se non emergono elementi di discontinuità o di cessazione della pericolosità.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui il Tribunale ha fatto riferimento per decidere sul riesame della misura cautelare (procedimento di revisione/giudizio cautelare).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riformato dalla legge n. 47/2015; rilevante nel quadro normativo delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato la modifica normativa e la giurisprudenza che ha interpretato i rapporti tra 274 e 275.

  • l. n. 47/2015

    Modifica la disciplina cautelare (tra cui art. 274 lett. c) c.p.p.); la Corte ha richiamato la legge e le pronunce di legittimità/Costituzionali che ne hanno valutato la compatibilità con la Carta, confermando la ragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia per i partecipi di mafia.

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Richiamato in quanto il ricorrente era gravato anche da pendenze per reati connessi al traffico di stupefacenti, elementi che il Tribunale ha ritenuto aggravanti rispetto alla valutazione della pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze del rigetto del ricorso in cassazione; applicata per la condanna alle spese del procedimento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per l'adempimento di trasmissione della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario, attivando gli obblighi previsti dal comma 1-bis.

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 191/2020 e ordinanza n. 136/2017

    Richiamate dalla Corte per confermare la legittimità e la ragionevolezza della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per i delitti di mafia, in considerazione della natura stabile e intimidatoria del vincolo associativo.

  • Sez. VI, Cass. n. 19863/2021

    Giurisprudenza citata dal ricorrente che sostiene l'obbligo del giudice di motivare in modo puntuale la rilevanza del tempo trascorso sulla attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha riconosciuto l'importanza del principio ma ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale abbia adeguatamente valutato il tempo trascorso insieme agli altri elementi probatori.

Massime di principio

  • Nei casi di imputazione per associazione di stampo mafioso l'art. 275 c.p.p., comma 3, prevede che la custodia cautelare in carcere sia, di regola, l'unica misura ritenuta adeguata: il giudice può solo liberare l'indagato se la presunzione viene superata da elementi concreti.
  • Il decorso del tempo dalla presunta cessazione delle condotte è un elemento valutabile e il giudice deve motivare la sua incidenza; tuttavia il solo decorso temporale non è automaticamente sufficiente a superare la presunzione in assenza di indicatori positivi di dissociazione o di diminuzione della pericolosità.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia con misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti e specifici (es. documentazione di stabile e duratura fuoriuscita dal contesto associativo, collaborazioni, comportamenti di dissociazione rilevabili, ecc.) che attestino la cessazione effettiva della pericolosità.
  • La contestazione "chiusa" (indicazione di una data finale nell'imputazione) non implica automaticamente che la pericolosità sia cessata: la valutazione cautelare rimane ancorata alla natura permanente del reato e alle evidenze concrete sul mantenimento dei rapporti associativi.
  • Nel giudizio di riesame il Tribunale deve comunque esaminare e motivare le circostanze difensive; una motivazione che confronti e ritenga recessivi gli argomenti della difesa rispetto ad altri elementi probatori è, se adeguatamente argomentata, sufficiente a reggere in cassazione.

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