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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14804/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura di liquidazione del patrimonio aperta ai sensi della l. n. 3 del 2012, un'ex coniuge del debitore ha chiesto la revoca dell'apertura della procedura e, in subordine, la sospensione delle operazioni di vendita immobiliare. La richiedente ha dedotto di essere titolare di un rilevante credito, asseritamente non indicato nella domanda e non rilevato dall'OCC, derivante da utili di impresa familiare non distribuiti e impiegati dal marito per acquistare terreni sui quali insistono gli immobili in vendita. Ha inoltre richiamato una scrittura privata con cui il coniuge si era riconosciuto debitore, un successivo trasferimento immobiliare in suo favore e l'iscrizione di ipoteca giudiziale per crediti di mantenimento delle figlie. La liquidatrice ha riferito che tali crediti non erano stati mai comunicati e ha chiesto la revoca della procedura per atti in frode ai creditori. Il giudice delegato ha disposto la trasmissione della relazione alla Procura e la liberazione degli immobili; il tribunale ha poi dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che il provvedimento non fosse reclamabile. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 14-ter e 14-quinquies l. n. 3/2012, sostenendo che il reclamo avrebbe dovuto essere esaminato nel merito perché il provvedimento incideva sulla sospensione delle vendite e sui diritti della reclamante, anche alla luce della mancata inclusione del credito e della mancata trascrizione del decreto di apertura della procedura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso limitatamente alla questione dell'ammissibilità del reclamo. Ha affermato che, nella fase di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il rito camerale e il reclamo ex art. 739 c.p.c. si applicano anche ai provvedimenti del giudice delegato che incidono sui diritti delle parti interessate, compreso il rigetto dell'istanza di sospensione delle operazioni di vendita. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Isernia e rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, affinché esamini nel merito il reclamo proposto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto ammissibile per il contenuto declinatorio del decreto impugnato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato per la corretta interpretazione delle norme sulla reclamabilità, in senso non meramente letterale ma sistematico.

  • art. 14-ter l. n. 3 del 2012

    indica il procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato nel cui ambito è sorta la controversia.

  • art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012

    richiamato come norma che disciplina l'apertura della procedura e il relativo regime di impugnazione/reclamabilità.

  • art. 14-novies l. n. 3 del 2012

    viene considerato il segmento procedurale in cui il giudice delegato decide sulle istanze incidenti sulla liquidazione, compresa la sospensione delle vendite, e i relativi provvedimenti sono reclamabili se lesivi di diritti.

  • art. 14-terdecies l. n. 3 del 2012

    citato dal tribunale per evidenziare l'espressa reclamabilità delle statuizioni sull'esdebitazione e sulla revoca, senza poter però escludere per ciò solo la reclamabilità di altri provvedimenti lesivi.

  • art. 739 c.p.c.

    individuato come rimedio camerale applicabile, in quanto compatibile, al reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato nella fase di liquidazione.

  • art. 737 c.p.c.

    richiamato per affermare l'applicazione del rito camerale, in quanto compatibile, alla fase di liquidazione patrimoniale.

  • art. 2929 c.c.

    evocato come indice dei principi di efficienza delle procedure liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie.

  • art. 26 l.fall.

    richiamato in negativo dal tribunale; la Corte rileva che, pur mancando una norma analoga, ciò non impedisce di riconoscere la reclamabilità di provvedimenti lesivi nella procedura di sovraindebitamento.

  • art. 108 l.fall.

    citato solo in via analogica nel passaggio sulla sospensione delle vendite e sui requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnabile.

  • art. 124 CCII

    menzionato dal tribunale come norma del codice della crisi applicabile solo nei casi espressamente richiamati dalle disposizioni del codice.

  • art. 273, comma 5, CCII

    richiamato dal tribunale come esempio di rinvio espresso all'art. 124 CCII.

  • art. 275, comma 6, CCII

    richiamato dal tribunale come ulteriore esempio di rinvio espresso all'art. 124 CCII.

  • art. 230-bis c.c.

    norma posta a fondamento del credito dedotto dall'ex coniuge per utili dell'impresa familiare non distribuiti.

Massime di principio

  • Nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il rito camerale e il reclamo ex art. 739 c.p.c. possono applicarsi anche ai provvedimenti del giudice delegato emessi nella fase di liquidazione, quando siano idonei a incidere sui diritti di debitore, creditori o altri interessati.
  • La mancata previsione espressa di reclamabilità in una norma speciale non esclude, di per sé, il rimedio del reclamo avverso atti del giudice delegato che abbiano contenuto decisorio sugli interessi delle parti, se il sistema della procedura e la funzione dell'atto impongono il controllo del giudice collegiale.
  • Il provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita immobiliare nella liquidazione del patrimonio è reclamabile, in quanto rientra nel genus dei provvedimenti incidenti sulla fase liquidatoria e suscettibili di immediato riesame.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., assume rilievo il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato: quando il giudice del reclamo nega il controllo di merito su un atto del giudice delegato, il provvedimento può avere natura decisoria e definitiva.
  • Nell'interpretazione delle norme sulle impugnazioni nelle procedure concorsuali liquidatorie, occorre valorizzare la coerenza sistematica con i principi di efficienza della procedura e di tutela della stabilità delle vendite, senza restringere arbitrariamente i mezzi di tutela previsti per i soggetti incisi.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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