Cassazione Penale, Sentenza n. 44203/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni aggravate (capo A e capo B) e per porto e detenzione illegali di arma da fuoco, deducendo tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge circa i reati commessi nei confronti di Mohamed Moutaoukil, sostenendo insufficienza e incertezza delle prove, del movente e del collegamento fattuale; (2) censura sui criteri valutativi della prova adottati dai giudici di merito, contestando in particolare la deduzione identificativa basata su intercettazioni e sul presunto nomignolo "Rocco"; (3) vizio di motivazione apparente e illegittimità della dosimetria per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 133 c.p., lamentando omissione di valutazione di elementi difensivi (es. percorso terapeutico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti mere richieste di rivalutazione del fatto e della prova, precluse in sede di legittimità salvo manifesta illogicità della motivazione; la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni, delle immagini di videosorveglianza e delle dichiarazioni della vittima, evidenziando elementi confessorî dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto macroscopicamente infondato: la corte ha confermato la correttezza della valutazione negativa delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti e della personalità criminale emersa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali, condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nell'azione di ricorso e condanna alla rifusione delle spese della parte civile (liquidazione a cura della Corte d'Appello di Milano).
Norme richiamate
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte sottolinea che la valutazione dell'opportunità di concederle è giudizio di fatto del merito, insindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio; il giudice può basare il diniego anche su un singolo elemento significativo (es. precedenti penali, gravità del fatto).
Richiamata come riferimento alle circostanze rilevabili: la sentenza osserva che il giudice deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti ai fini dell'applicazione o esclusione delle circostanze attinenti alla personalità del colpevole e all'entità del reato.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, una somma alla cassa delle ammende.
artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
Norme che regolano la liquidazione delle spese a favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio: la Corte dispone la rifusione delle spese della parte civile nei limiti e con le modalità di tali articoli, con separato decreto di pagamento allo Stato.
Corte Cost. n. 186 del 2000 (richiamata)
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di profili di colpa nella proposizione del ricorso in Cassazione: giustifica la commisurazione di una sanzione (contributo alla cassa delle ammende) quando il ricorso è ritenuto gravemente infondato o proponibile con colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito (rievaluazione della prova e della credibilità dei testi) se non si dimostra la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
- Le intercettazioni e le immagini di videosorveglianza, integrate da elementi confessorî o comportamenti successivi (es. fuga o autodefinizioni incriminanti), possono costituire un quadro probatorio idoneo a fondare la condanna quando valutate con logica e coerenza dal giudice.
- Particolari identificativi incerti (come un nomignolo dubbio) possono essere ritenuti non decisivi se sussistono altri elementi probatori robusti che collegano l'imputato al fatto.
- La valutazione dell'attribuzione delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice del merito; la sua decisione è insindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione palese e grave.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.
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