Cassazione Civile, Ordinanza n. 27624/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino nigeriano. In cassazione il ricorrente ha impugnato solo la parte del decreto relativa al rigetto della protezione sussidiaria, articolando un solo motivo. La Corte però non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale per il ricorso: la procura, apposta in calce al ricorso e rilasciata dopo il decreto impugnato, non conteneva la certificazione del difensore sulla posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. L'intimato Ministero non ha svolto difese nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale debba contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore debba certificarla insieme all'autenticità della sottoscrizione. Poiché nel caso concreto la data della procura non risultava certificata in tale modo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008
per il ricorso per cassazione avverso decreti in materia di protezione internazionale richiede una procura speciale rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e certificata dal difensore quanto alla posteriorità della data, a pena di inammissibilità del ricorso
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina interpretata dell'art. 35-bis, comma 13
art. 10 Cost.
come sopra, parametro costituzionale evocato e ritenuto non violato
art. 24 Cost.
come sopra, parametro costituzionale evocato e ritenuto non violato
art. 111 Cost.
come sopra, parametro costituzionale evocato e ritenuto non violato
art. 117, primo comma, Cost.
la disciplina è stata ritenuta compatibile con i parametri sovranazionali richiamati in relazione a questa norma
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato quale parametro eurounitario non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
richiamato quale parametro eurounitario non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato quale parametro eurounitario non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato quale parametro eurounitario non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato quale parametro eurounitario non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 13 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale non incompatibile con la disciplina nazionale
art. 14 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale non incompatibile con la disciplina nazionale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decreti pronunciati in materia di protezione internazionale ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e la sua data deve risultare espressamente certificata dal difensore.
- La mera autenticazione della firma del conferente non basta quando la norma speciale richiede anche la certificazione della posteriorità della data del mandato.
- La mancanza della certificazione della data della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale della procura nel rito della protezione internazionale deroga alle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese di lite.
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