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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30908/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione un maggior reddito sulla base di un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali di cui il contribuente era stato socio al 50% fino al 30 dicembre 2009. La C.T.P. aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la C.T.R. aveva accolto l'appello ritenendo decisivi il fatto che il socio avesse lasciato l'incarico di amministratore già nel 2008, avesse chiesto lo scioglimento del vincolo societario nel 2009 e avesse ceduto la quota prima della chiusura dell'esercizio, con conseguente insussistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e mancanza di prova di trasferimenti finanziari dalla società al socio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 47 TUIR, dell'art. 2263 c.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva applicato la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, invertendo l'onere della prova; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il contribuente aveva mantenuto la partecipazione per quasi tutto il 2009, con possibilità di conoscere e controllare la gestione sociale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria del contribuente, prova che deve consistere nell'allegazione e dimostrazione che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti, oppure che il socio sia stato estraneo alla gestione. Nel caso concreto la CTR aveva erroneamente valorizzato la cessione della quota avvenuta il 30 dicembre 2009, trascurando che il contribuente aveva partecipato alla società per l'intero periodo d'imposta fino al penultimo giorno dell'anno e, quindi, era soggetto alla presunzione di percezione degli utili occulti conseguiti nell'anno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento sintetico del reddito; nel caso è il fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale norma sulla qualificazione degli utili distribuiti ai soci.

  • art. 2263 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della ripartizione degli utili, ma la decisione si concentra sulla presunzione tributaria degli utili extracontabili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: una volta operante la presunzione, incombe al contribuente la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all'ammissibilità della prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato per evidenziare l'onere di controllo del socio sulla gestione sociale durante la partecipazione alla società.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, poiché la ristrettezza della compagine implica vincoli di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili occulti, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori utili sono stati accantonati, reinvestiti oppure che egli era estraneo alla gestione societaria.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto non è l'esistenza dei maggiori redditi della società, ma la ristretta composizione societaria.
  • Se il socio ha mantenuto la partecipazione per una parte rilevante o per tutto il periodo d'imposta in cui gli utili occulti sono stati conseguiti, la cessione della quota in prossimità della chiusura dell'esercizio non esclude, di per sé, l'imputazione del reddito al socio per l'anno di produzione.
  • La prova contraria non può risolversi nella sola deduzione della cessione della quota o della mancata percezione di trasferimenti finanziari, occorrendo dimostrare in modo specifico l'estraneità alla gestione o la mancata distribuzione degli utili occulti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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