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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32256/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La società ricorrente aveva promosso davanti al Tribunale di Bolzano una causa contro la casa d'aste e il suo esponente, sostenendo di aver acquistato in asta un'opera d'arte attribuita a un noto autore per un prezzo comprensivo di commissione. Dopo il sequestro dell'opera nell'ambito di un procedimento penale e la sua ritenuta falsità da parte del consulente del pubblico ministero, l'attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e, in subordine, l'annullamento, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti avevano chiesto l'estensione del contraddittorio alla persona che aveva gestito l'asta e la sospensione necessaria del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale sulla falsità dell'opera. Il Tribunale aveva accolto la richiesta e sospeso il processo. La società acquirente ha proposto regolamento necessario di competenza, deducendo che la sospensione ex art. 295 c.p.c. non fosse applicabile perché: nel rapporto tra civile e penale opera in via generale l'autonomia dei due giudizi; mancavano identità di parti e di oggetto tra i due processi; non era stata provata né adeguatamente indicata la struttura del reato ascritto nel penale; e, soprattutto, la pretesa civile di risoluzione per inadempimento non era normativamente dipendente dall'esito del processo penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale è ammissibile solo quando una norma sostanziale colleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto dedotto in giudizio civile e quando la sentenza penale possa spiegare efficacia di giudicato nel processo civile; non basta la mera comunanza di fatti. Nel caso concreto, la domanda civile di risoluzione del contratto per inadempimento non risultava normativamente collegata al reato oggetto del procedimento penale, e inoltre le parti dei due giudizi non coincidevano, poiché la società attrice non era parte civile nel penale. Per questi motivi l'ordinanza di sospensione è stata annullata e il giudizio civile deve proseguire davanti al Tribunale di Bolzano; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo civile è limitata ai casi in cui la decisione civile dipenda tecnicamente dalla definizione del giudizio penale secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 75 c.p.p.

    Costituisce, nell'ordinamento processuale vigente, il mezzo di coordinamento tra processo civile e penale e conferma il principio di autonomia dei due giudizi.

  • art. 654 c.p.p.

    Rileva insieme all'art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione necessaria, ma solo se la sentenza penale può avere efficacia di giudicato nel civile.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    Concorre, insieme alle altre disposizioni richiamate, a delimitare i casi in cui la sospensione in attesa del giudicato penale può essere disposta.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra processo civile e processo penale vige, come regola, l'autonomia dei due giudizi: il giudice civile deve accertare i fatti autonomamente e la pendenza del penale non comporta automaticamente la sospensione del civile.
  • La sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato penale è ammissibile solo se una norma di diritto sostanziale collega alla commissione del reato un effetto sul diritto controverso e se la decisione penale può fare stato nel giudizio civile.
  • Non è sufficiente, per disporre la sospensione, che nei due processi vengano in rilievo gli stessi fatti: occorre una dipendenza tecnica della decisione civile dall'esito del processo penale.
  • La sospensione per pregiudizialità penale non può essere disposta quando manchi l'identità delle parti tra i due giudizi e il soggetto che agisce nel civile non sia parte del procedimento penale in modo tale da poter subire l'efficacia del giudicato penale.
  • La mera astratta rilevanza penale della vicenda o la possibile confisca del bene oggetto di causa non bastano a fondare la sospensione del giudizio civile se la domanda proposta non dipende normativamente dall'accertamento del reato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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