Cassazione Civile, Ordinanza n. 21721/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società proprietaria)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità dovuta per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di un terreno occupato dal Comune per realizzare un’area parcheggio pubblica. Il fondo, di 4631 mq, era stato occupato nel 1997 e il procedimento si era concluso nel 2013 con decreto di acquisizione sanante. La Corte d’appello, all’esito di CTU, aveva liquidato: il valore venale del bene, un importo per il deprezzamento della porzione residua, una somma per il pregiudizio non patrimoniale e un’ulteriore somma per il danno da occupazione illegittima. Il Comune ha proposto ricorso principale denunciando violazione di legge nella stima del valore venale: ha contestato che la Corte d’appello avesse ritenuto il fondo inedificabile solo per effetto del PPR, sostenendo invece che l’inedificabilità discendesse già dalla legge regionale che tutelava la fascia costiera; ha inoltre dedotto che la CTU non avrebbe fatto corretta applicazione di dati di mercato. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il valore venale fosse stato indebitamente ancorato alla sola edificabilità formale, senza considerare la concreta redditività del bene come parcheggio a pagamento, destinazione di fatto impressa dall’ente e astrattamente praticabile anche dal privato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale perché non si confrontava con la ricostruzione decisoria della Corte territoriale, che aveva fondato la stima sulla completa inedificabilità del fondo per effetto dei molteplici vincoli urbanistici, paesaggistici e conformativi; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità, perché riproponeva censure già esaminate e non si misurava con la ratio della decisione, che aveva escluso la possibilità di uno sfruttamento economico alternativo del bene, compresa la realizzazione di un parcheggio a pagamento. Il giudizio di legittimità si è concluso con rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale e compensazione integrale delle spese, oltre all’obbligo per entrambe le parti del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha confermato la decisione di merito sulla quantificazione dell’indennità da acquisizione sanante, ritenendo corretta la stima del valore venale del fondo alla luce della sua completa inedificabilità e dei vincoli gravanti sull’area, nonché corretta l’esclusione di una valutazione fondata sulla redditività concreta derivante dall’uso pubblico pregresso. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 39 e 42 l. 2359/1865
Invocati dal ricorrente principale per contestare la stima dell’indennità e del valore venale del bene.
Richiamati dal Comune come norme sulla determinazione dell’indennità in materia espropriativa/acquisitiva.
Richiamata dal ricorrente principale nel quadro delle norme urbanistiche incidenti sul valore del fondo.
Norma centrale dell’acquisizione sanante; la Corte di merito ha liquidato valore venale, deprezzamento del residuo, pregiudizio non patrimoniale e danno da occupazione illegittima sulla sua base, mentre il ricorso incidentale sosteneva che il valore venale dovesse riflettere anche la concreta sfruttabilità economica del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
l. reg. 23/1999
Richiamata nel ricorso principale come fonte dell’inedificabilità della fascia costiera, ma la Corte ha respinto la censura perché non conforme alla ricostruzione processuale adottata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liquidazione dell’indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la censura di violazione di legge non è ammissibilmente proposta quando si risolve in una diversa lettura dei fatti o delle risultanze tecniche rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La determinazione del valore venale di un’area acquisita sanante può essere ancorata alla sua concreta disciplina urbanistica e ai vincoli conformativi che ne escludano l’edificabilità e ogni sfruttamento economicamente apprezzabile; la critica deve confrontarsi specificamente con questa ratio decidendi.
- Il valore venale del bene non può essere preteso sulla base della mera utilizzazione di fatto impressa dall’amministrazione se il giudice di merito ha accertato che il privato, al momento dell’ablazione, non avrebbe potuto realizzare un analogo sfruttamento economico del fondo.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito senza criticare in modo puntuale la motivazione impugnata e senza rispettare il requisito di specificità.
- Quando la Corte di merito abbia motivato sull’assenza di sfruttabilità edilizia e sulla conseguente irrilevanza della destinazione pubblica di fatto, non è sufficiente dedurre in astratto che il bene avrebbe potuto essere impiegato come area a pagamento: occorre dimostrare l’erroneità del percorso argomentativo seguito dal giudice territoriale.
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