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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29749/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione concerne un ricorso straordinario per errore di fatto proposto da un imputato già condannato in appello e il cui ricorso per cassazione era stato rigettato, nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso e reati fine. Il ricorrente sosteneva che la precedente sentenza di legittimità avesse omesso di esaminare un motivo autonomo e decisivo, introdotto con motivi aggiunti, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato deposito dei file di log, dei metadati e della documentazione tecnica dell'intercettazione telematica. Secondo la difesa, la Corte avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza di tale censura, senza trattarla né in modo espresso né implicito, così integrando un errore di percezione censurabile ex art. 625-bis c.p.p. Il pubblico ministero ha replicato che il tema era stato invece percepito e affrontato nella motivazione, almeno nella parte generale comune a tutti gli imputati, e che comunque la doglianza si risolveva in un dissenso valutativo, non in un errore di fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso straordinario. Ha ritenuto che la precedente sentenza di legittimità avesse effettivamente percepito il motivo nuovo relativo ai file di log, dandone atto nella sintesi iniziale dei motivi di ricorso e affrontando poi, nella motivazione comune, i limiti dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Di conseguenza, non vi era stata alcuna svista percettiva idonea a integrare l'errore di fatto richiesto dall'art. 625-bis c.p.p.; al più si trattava di una doglianza valutativa o di un omesso esame non riconducibile al rimedio straordinario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è esperibile solo per errori di percezione sugli atti interni al giudizio di legittimità, non per errori valutativi o di motivazione.

  • art. 268, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

    È stata invocata dalla difesa la violazione delle regole sul deposito e sulla conoscibilità degli atti di intercettazione, in particolare dei file di log.

  • art. 269 c.p.p.

    È stata richiamata dalla difesa in tema di conservazione e documentazione degli atti di intercettazione.

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    È stata richiamata dalla difesa in tema di obblighi di conservazione documentale delle intercettazioni telematiche.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    È stata indicata quale base processuale per i motivi aggiunti depositati in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato associativo per il quale vi era stata la condanna nel merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Non ogni argomento non riprodotto in sentenza deve ritenersi non letto; può essere stato implicitamente ritenuto non rilevante.

Massime di principio

  • L'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. ricorre solo quando la Corte di cassazione incorra in una svista percettiva sulla realtà degli atti processuali; non basta un'asserita omessa motivazione o una diversa valutazione giuridica della censura.
  • Se la sentenza di legittimità dà atto dell'esistenza del motivo di ricorso e ne tratta il tema, anche in forma sintetica o nella parte comune della motivazione, non è configurabile un errore di fatto per mancato esame del motivo.
  • La mancata riproposizione espressa di tutte le argomentazioni difensive non consente, da sola, di presumere che la Corte non le abbia lette; può trattarsi di ritenuta non rilevanza o di disattesa implicita.
  • L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, in sede di legittimità, deve essere specifica quanto all'atto viziato e deve indicare la decisività del vizio sul compendio probatorio, pena l'inammissibilità per genericità.
  • Le contestazioni relative all'accesso ai file di log delle intercettazioni non determinano automaticamente nullità o inutilizzabilità dell'atto intercettivo in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e di allegazioni concrete su manomissioni o malfunzionamenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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