Cassazione Penale, Sentenza n. 17214/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Lecce, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecce a seguito di giudizio abbreviato per il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente agli anni 2011 e 2012. Il ricorrente contestava la quantificazione delle imposte evase (IRES e IVA) sostenendo che i giudici avevano illegittimamente fatto affidamento sugli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che avrebbero attribuito costi irrisori rispetto ai maggiori ricavi, rendendo inverosimile la determinazione dell'imponibile; denunciava vizio di motivazione per la mancata produzione di accertamenti autonomi da parte del giudice e contestava l'entità del margine operativo lordo utilizzato. Inoltre il difensore ha richiesto, in cassazione, la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 150/2022 ritenendo irragionevole l'esclusione di tale rimedio per i procedimenti pendenti in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui i maggiori ricavi erano documentalmente provati (registrazioni contabili e bonifici), per cui, in ambito penale, i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se la difesa produce allegazioni fattuali precise e prove che rendano certa o ragionevolmente dubbia la loro esistenza; l'assenza di qualsiasi indicazione delle voci di costo e di elementi probatori ha reso legittima la determinazione dell'imposta evasa come effettuata in primo grado e confermata in appello. Ha inoltre respinto la richiesta di sospensione con messa alla prova perché la disciplina transitoria dell'art. 90 d.lgs. n. 150/2022 si applica ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado d'appello alla data di entrata in vigore, non ai procedimenti già davanti alla Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la condanna di merito (pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione. La Corte ha confermato l'applicabilità della norma sul presupposto che gli imponibili non dichiarati siano stati documentalmente provati tramite scritture contabili e bonifici
art. 90 d.lgs. n. 150 del 2022
Disposizione transitoria che estende la messa alla prova ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado d'appello alla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che non possa essere estesa ai procedimenti già davanti alla Corte di cassazione
art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022
Ha ampliato il catalogo dei reati accessibili alla messa alla prova, includendo anche il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000; la sua introduzione richiede però una disciplina transitoria per l'applicazione ai procedimenti in corso
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma citata quale fondamento dei poteri dell'Amministrazione finanziaria per l'accertamento d'ufficio; la Corte ha distinto gli accertamenti civili basati su presunzioni dai controlli penali basati su documentazione certa
art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917 del 1986
Norma sul limite all'accertamento dei costi in sede civile; la Corte ha precisato che l'ermeneutica civile (che consente accertamenti induttivi dei costi in alcuni casi) non si sovrappone automaticamente all'ambito penale quando i ricavi risultano documentalmente
art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
Elenco dei reati per i quali è prevista, dopo la modifica, la possibilità di messa alla prova; utile per definire l'ambito applicativo dell'art. 32 d.lgs. 150/2022
Massime di principio
- Quando i maggiori ricavi sono documentalmente provati tramite scritture contabili o movimenti bancari registrati, in sede penale i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se la difesa fornisce allegazioni fattuali precise e prove che rendano certa o ragionevole la loro esistenza; mere deduzioni generiche non sono sufficienti
- La giurisprudenza penale applica regole più rigorose rispetto a quella civile riguardo al riconoscimento dei costi non documentati: la semplice inversione dell'onere della prova prevista per alcuni accertamenti fiscali civili (es. presunzioni su prelievi bancari) non si traduce automaticamente in un alleggerimento dell'onere probatorio in sede penale
- La distinzione fondamentale è tra ricavi ricostruiti induttivamente/da prelievi bancari (dove le presunzioni civili possono essere più incisive) e ricavi documentalmente accertati (registrazioni contabili/bonifici), per i quali in sede penale si richiedono allegazioni probatorie specifiche sui costi
- L'accesso alla messa alla prova introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 è regolato anche da norme transitorie: l'art. 90 estende la messa alla prova ai procedimenti pendenti in primo grado e in appello alla data di entrata in vigore, ma non ai procedimenti già pendenti in Cassazione
- In difesa penale per reati tributari, è essenziale produrre documentazione dettagliata e allegazioni specifiche sulle voci di costo (fatture, contratti, giustificativi di spesa, registrazioni contabili) per contrastare ricostruzioni basate su ricavi documentalmente provati
- Contestare tecnicamente gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate richiede non solo argomentazioni generiche di improbabilità, ma elementi probatori che specifichino la natura e l'entità dei costi contestati; in mancanza, il giudice penale riterrà valide le determinazioni fondate su documenti contabili
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