Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia del 9/5/2022 nella parte in cui il Tribunale aveva assolto gli imputati dal reato previsto dall'art. 5, lett. d), della legge 30/4/1962 n. 283 ritenendo il reato abrogato. Il PG contestava che l'art. 18 del d.lgs. 2/2/2021 n. 27, che sembrava abrogare la norma incriminatrice, era stato modificato dal decreto-legge 22/3/2021 n. 42 entrato in vigore il 25/3/2021, cioè prima della prevista abrogazione del 26/3/2021, con la conseguenza che l'abrogazione non è mai effettiva e la fattispecie rimaneva penalmente rilevante (somministrazione di alimenti avariati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendolo fondato: ha rilevato che la legge abrogatrice non è mai entrata in vigore in quanto l'art. 18 del d.lgs. n. 27/2021 è stato modificato dal d.l. n. 42/2021, perciò la norma penale contestata resta in vigore. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. La Corte ha altresì richiamato principi già consolidati e motivazione semplificata ai sensi del d.P.P. n. 84/2016.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
La norma incriminatrice relativa alla somministrazione di alimenti invasi da parassiti/alterati è stata ritenuta ancora vigente dalla Corte di Cassazione perché la presunta abrogazione non è entrata in vigore.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
Il mero richiamo all'art. 18 come causa di abrogazione della norma penale è errato: l'art. 18 è stato successivamente modificato, per cui non ha prodotto l'effetto abrogativo contestato.
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42
norma modificativa entrata in vigore il 25/03/2021
Il decreto-legge ha modificato l'art. 18 del d.lgs. n. 27/2021 prima della data prevista per l'abrogazione, impedendo l'efficacia abrogativa e determinando la continuità dell'incriminazione.
Codice di procedura penale
art. 469 e art. 484 (richiamati in motivazione giurisprudenziale)
Riferimenti procedurali relativi alla impugnabilità delle sentenze di proscioglimento/decisioni pre-dibattimentali e alla competenza di impugnazione; la Corte richiama giurisprudenza sul tema per definire il corretto giudice di rinvio.
Ordinanza Sez. U. n. 3512 del 28/10/2021
Rif. giurisprudenziale Rv. 282473
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti è appellabile nei limiti indicati dalla legge e ha chiarito profili di rinvio di competenza.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Rif. per motivazione semplificata
Autorizza l'adozione di motivazioni semplificate in presenza di principi consolidati e condizioni stabilite dal decreto.
Massime di principio
- Prima di ritenere abrogata una fattispecie penale, verificare l'effettiva entrata in vigore della norma abrogatrice e l'assenza di modifiche intervenute successivamente che ne inibiscano l'effetto.
- Un decreto-legge o una modifica normativa intervenuta prima della data di efficacia di una abrogazione programmata può impedire l'efficacia dell'abrogazione stessa e restaurare la continuità dell'incriminazione.
- Distinguere sempre tra estinzione del reato per remissione di querela (che estingue la procedibilità per le fattispecie perseguibili a querela) e assoluzione per cause sostanziali: la remissione produce effetti immediati sulla procedibilità.
- In caso di errore interpretativo sulla vigenza di una norma penale, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio per nuovo giudizio alla sede competente (spesso Corte d'appello) affinché il fatto venga nuovamente esaminato alla luce della corretta qualificazione normativa.
- Verificare la sussistenza di pronunce di legittimità o di adozioni di principi da parte della Corte di Cassazione che consentono motivazioni semplificate; richiamare la giurisprudenza di Sezioni Unite quando rilevante per l'impugnabilità delle decisioni di proscioglimento.
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