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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 21/03/2022 per omessa/insufficiente motivazione sul diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., richiesta con motivi aggiunti in appello. In particolare il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale non ha valutato gli indici di gravità oggettiva del fatto, il grado di colpevolezza, la condotta successiva e gli elementi personali (incensuratezza, confessione spontanea, esiguità del danno fisico) rilevanti ai fini dell'art. 131-bis; con un secondo motivo lamenta l'uso di formule di stile nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia (sezione unica di Ancona). La Corte ha rilevato che la riforma dell'art. 131-bis (d.lgs. 10/10/2022 n.150 e normativa di conversione) ha ampliato l'operatività dell'istituto, prevedendo anche la valutazione della condotta susseguente e modificando la soglia di punibilità, e che tale norma sostanziale si applica retroattivamente; pertanto l'omessa motivazione della Corte d'Appello sul punto richiede un esame di merito da parte del giudice di rinvio, che deve valutare fatti e circostanze (gravità del fatto, colpevolezza, condotta successiva, stato personale e patrimoniale, danno effettivo). Il secondo motivo è stato invece rigettato: la questione delle attenuanti generiche non era stata devoluta correttamente al giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma, nella versione novellata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e successive conversioni, è stata interpretata come ampliativa: consente al giudice di escludere la punibilità per particolare tenuità anche valutando la condotta successiva del reo e ha un ambito operativo più esteso rispetto alla previgente formulazione; la sua natura sostanziale comporta applicazione retroattiva ai procedimenti pendenti.

  • art. 189 cod. strada, commi 6 e 7

    Il ricorrente era stato condannato per la fattispecie del sesto comma (obbligo di fermarsi e assistenza dopo incidente) e assolto per il settimo comma (circostanza più grave) perché il fatto non costituiva reato; la Corte d'appello aveva confermato il trattamento sanzionatorio senza esprimersi sulla nuova causa di non punibilità.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 ("Riforma Cartabia") e legge di conversione 30/12/2022 n.199

    Novellano l'art. 131-bis ampliandone l'ambito operativo (inserendo la considerazione della condotta susseguente e modificando la soglia di punibilità), con effetto applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti trattandosi di norma sostanziale.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio per cui le modifiche in materia penale di carattere sostanziale si applicano retroattivamente se più favorevoli all'imputato; richiamato dalla giurisprudenza per legittimare l'applicazione dell'art. 131-bis novellato a fatti antecedenti.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 131-bis il giudice può valutare, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità, anche la condotta successiva al reato; dunque elementi come confessione spontanea, collaborazione, comportamento dopo il fatto e riparazione possono assumere rilievo.
  • La modifica dell'art. 131-bis è di natura sostanziale: le sue disposizioni favorevoli sono applicabili retroattivamente ai procedimenti pendenti relativi a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma.
  • Se il difensore deduce l'applicabilità dell'art. 131-bis in appello (anche con motivi aggiunti), il giudice di merito è tenuto a motivare esplicitamente il diniego o l'accoglimento, valutando gli indici di gravità oggettiva, il grado di colpevolezza, le conseguenze del fatto e la condotta successiva; l'omessa motivazione su questi punti può determinare l'annullamento con rinvio in Cassazione.
  • La valutazione della particolare tenuità e della condotta successiva è, in larga misura, questione di fatto e pertanto di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità può soltanto verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione e rinviare per ulteriori accertamenti onde evitare valutazioni in fatto in sede di legittimità.
  • Per far valere efficacemente la causa di non punibilità è utile che il difensore fornisca al giudice richieste istruttorie e circostanze concrete (es.: dichiarazioni, prova di collaborazione, documentazione sulle conseguenze del fatto, assenza di precedenti) e che devolva espressamente la questione al giudice d'appello per evitare eccezioni procedurali.

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